Con sentenza dell’ottobre 2021 il Tribunale di Bologna ha accertato la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro di fatto intercorso tra un giornalista addetto ad attività di informazione ed un Ente pubblico presso il quale tale attività era stata svolta, in forza di reiterati contratti di collaborazione, per 15 anni. Al lavoratore sono state riconosciute le differenze retributive maturate in applicazione del CCNL Giornalisti. La causa è stata patrocinata dagli Avvocati Alberto Piccinini e Sara Passante in collaborazione con la dott.ssa Anna Nuvoli.
Segnaliamo in argomento la recentissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite ( n. 21764/2021 del 22.6.2021) secondo la quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti all’albo dei giornalisti che svolgano attività giornalistica o ai quali è affidato incarico giornalistico, devono essere iscritti presso l’INPGI, con obbligo di versamento a detto Ente della relativa contribuzione indipendentemente dalla natura del datore di lavoro e del ccnl applicato. La Suprema Corte sottolinea tra l’altro come “il modello dell’addetto all’ufficio stampa dipendente pubblico è assolutamente conforme ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione, che esclude che si possano modificare ovvero edulcorare notizie per compiacere gli organi di vertice perché ciò sarebbe in contrasto con il principio di trasparenza…, oltre al principio secondo il quale i pubblici impiegati (tutti, e quindi anche gli addetti agli uffici stampa) sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98 Cost.) e non al servizio dei titolari pro tempore delle posizioni di vertice “.