Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 23.11.2020 ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per asserita giusta causa intimato ad un lavoratore che rivestiva anche il ruolo di rsu, condannando la società datrice di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Il Tribunale non solo ha dichiarato la insussistenza del fatto contestato al lavoratore, ma anche la insussistenza giuridica degli ulteriori addebitati mossi, per la prima volta, solo nella lettera di licenziamento. La pronuncia richiama l’importante principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, secondo il quale ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare della mancanza il recesso si considera totalmente ingiustificato e sanzionato con la reintegrazione nel posto di lavoro.

Si tratta della applicazione di un fondamentale principio di civiltà giuridica con rilevanti conseguenze: in questi casi, infatti, al lavoratore non spetta solo il modesto indennizzo di cui all’art. 18 comma 6° Statuto Lavoratori (previsto a seguito della c.d. “Riforma Fornero” per i vizi “della procedura di cui all’articolo 7 Statuto Lavoratori”), vale a dire “da 6 a 12 mensilità”, bensì la reintegra nel posto di lavoro, ricomprendendo la Suprema Corte nella ipotesi di fatto insussistente, “implicitamente”, anche l’ipotesi di “inesistenza” della contestazione”. La controversia è stata patrocinata dalle Avvocate Sara Passante e Antonella Gavaudan.

ALLEGATO
La sentenza del Tribunale di Bologna (PDF)

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