Sospensione dal lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica temporanea alla mansione–illegittimità- riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni a far data dalla sospensione
Una lavoratrice con mansioni di OSS veniva sospesa dal lavoro e dalla retribuzione con lettera del 13.7.2020, in seguito al giudizio di inidoneità pronunciato dalla AUSL in data 24.06.2020 che la dichiarava idonea con le seguenti limitazioni: “evitare il sovraccarico biomeccanico del rachide cervico-dorsale, quali posturazione a letto o in carrozzina, trasferimenti, igiene, bagno assistito, senza adeguati ausili maggiori o minori; non movimentare carichi di peso superiore ai kg 10, non adibire a turni notturni”.
La lavoratrice avverso il provvedimento di sospensione proponeva ricorso ex art. 700 cpc chiedendo al Giudice di dichiarare l’illegittimità del provvedimento datoriale, la riammissione in servizio in mansioni compatibili con le prescrizioni della AUSL e la condanna della Cooperativa al pagamento delle retribuzioni a fa data dal luglio 2020.
Si costituiva la Cooperativa sostenendo che le limitazioni della lavoratrice come accertate nell’ultimo giudizio della AUSL erano inconciliabili con il piano di lavoro assistenziale esistente, per tale motivo si era trovata costretta a procedere alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della lavoratrice.
Precisava altresì la convenuta che a causa dell’emergenza Covid era stata registrata un minor livello di occupazione dei posti letto, ciò aveva comportato una rimodulazione del fabbisogno assistenziale e quindi una riorganizzazione dell’attività lavorativa
Il giudice nel provvedimento con cui accoglie le domande della ricorrente, osserva che incombeva su parte convenuta l’onere di fornire la prova che, pur sussistendo un giudizio di idoneità con limitazioni come accertate nel provvedimento della AUSL sopra richiamato, le concrete condizioni di lavoro precludessero l’utilizzazione della lavoratrice in mansioni di OSS, prova che invece la Cooperativa non ha fornito.
Inoltre rileva il Giudice, che le dimensioni del servizio, cioè delle molteplici mansioni affidate alle OSS, fanno presumere l’utilizzabilità della ricorrente.
Motiva il Giudice che dall’istruttoria è emerso che il numero degli ospiti è superiore a quello indicato dalla convenuta e che uno dei motivi dell’esclusione “consistesse nell’aver rifiutato la lavoratrice il turno notturno”, ma osserva il Giudice oggi tale rifiuto è avallato dall’ultima certificazione disponibile. Per tali motivi sussiste il fumus.
Afferma il Giudice sussiste anche il periculum poiché la privazione sine die della retribuzione appare tale da pregiudicare la fonte di sostentamento della lavoratrice
Conclusivamente il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento datoriale ed ha ordinato alla società convenuta di riammettere in servizio la ricorrente di corrisponderle le retribuzioni dalla data della sospensione dal servizio, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.