Cessione di ramo d’azienda dichiarato nullo: irrilevante, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni e al ripristino del rapporto di lavoro in capo alla società “pretesa” cedente, la cessazione del rapporto di lavoro con la società “pretesa” cessionaria
Con l’ordinanza del 14 dicembre 2021 resa in controversia patrocinata nelle diverse fasi di merito dalle Avvocate Antonella Gavaudan, Sara Passante e Mara Congeduti, ed innanzi alla Suprema Corte dall’Avv. Alberto Piccinini insieme ai colleghi Cossu e Bomboi, è stato ribadito il principio secondo cui il lavoratore ha diritto alla retribuzione da parte dell’impresa cedente se il trasferimento del ramo d’azienda è dichiarato illegittimo. È stato inoltre confermato l’ulteriore principio, sostenuto sin dal primo grado di giudizio, che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la società cessionaria è del tutto irrilevante e che la eventuale transazione intervenuta con il terzo cessionario è res inter alios acta.