La Giudice ha confermato l’orientamento secondo il quale la cessione è illegittima, e necessita quindi del consenso del lavoratore, se il “ramo” ceduto non sia una realtà produttiva funzionalmente autonoma, e riguardi invece frazioni della cedente, che necessitano di coordinarsi con la cedente per poter funzionare.
La causa, patrocinata dalle avv. Antonella Gavaudan, Sara Passante e dall’avv. Alberto Piccinini si inserisce in un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza che ha visto dichiarare la violazione dell’art. 2112 c.c. e delle norme comunitarie in materia con riguardo a numerose cessioni attuate negli ultimi anni, tra le quali quelle di Telecom Italia spa, Monte dei Paschi di Siena spa, IBM Italia SpA (su cui si è pronunciata, questo stesso anno, anche la Corte d’Appello di Bologna) e da ultimo Intesa Sanpaolo spa, attuate all’interno di operazioni societarie non rispettose della normativa vigente.