Dal comunicato dell’ufficio stampa apprendiamo che la Corte Costituzionale ha inferto un ulteriore colpo all’impianto del Jobs act dichiarando incostituzionale la disposizione per cui iN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER VIZI FORMALI, L’INDENNITÁ doveva ESSERE ANCORATA SOLO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO.
Salutiamo positivamente questo risultato, ma in attesa del deposito della sentenza rileviamo che purtroppo rimane il tetto massimo (di 12 mensilità) risarcibile al lavoratore, benché il Comitato europeo dei diritti sociali, con pronuncia pubblicata l’11.2.2020 avesse ritenuto che l’apposizione di un tetto massimo impedisse ai tribunali di valutare e compensare completamente le perdite subite dal lavoratore a seguito del licenziamento.
Rimane altresì l’amarezza per cui il principio cardine del Jobs Act – che prevede il solo indennizzo invece della reintegra per i lavoratori illegittimamente licenziati – non sia stato intaccato.
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 25 giugno 2020
JOBS ACT: IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER VIZI FORMALI, L’INDENNITÁ NON PUÓ ESSERE ANCORATA SOLO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
La Corte costituzionale ha esaminato ieri, 24 giugno 2020, le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015).
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.
Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.
Roma, 25 giugno 2020
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