Comunicato collegio difensivo FIOM

Con sentenza n. 231 depositata il 23 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha specificato le ragioni per cui ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 19, primo comma, lett. b) dello Statuto Lavoratori “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”, come già anticipato nel comunicato dato alla stampa dalla stessa Corte nell’imminenza della stessa udienza del 2 luglio 2013.

La Corte accoglie in pieno le considerazioni in diritto proposte dal Tribunale del lavoro di Modena (e fatte proprie anche dai Tribunali di Vercelli e di Torino), respingendo le avverse argomentazioni della FIAT  e della stessa Avvocatura Generale dello Stato e prendendo atto delle numerose pronunce della stessa Corte sia precedenti che successive al referendum del 1995.

La Corte dà atto “del dibattito critico” sviluppatosi dalla seconda metà degli anni ottanta “in vista di una esigenza di revisione del meccanismo selettivo della maggiore rappresentatività previsto ai fini della costituzione delle rappresentanze nei luoghi di lavoro” e “dell’attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali”, come diffusamente descritto nelle ordinanze di remissione in conseguenza del quale “dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva”.

Questa nuova prospettiva, secondo la Corte, impone “una rilettura dell’art. 19, primo comma lett. b) che ne riallinei il contenuto precettivo alla ratio che lo sottende”. In altre parole, richiede un “intervento additivo” che renda conforme il criterio di rappresentatività individuato dalla legge con lo spirito e le finalità della legge stessa.

Mentre la difesa della FIAT auspicava esplicitamente che venisse rimarcata la “logica premiale” nei confronti del sindacato disponibile alla firma del contratto rispetto a quello conflittuale, la Corte ha invece evidenziato che così la norma si tradurrebbe  in una “forma impropria di sanzione del dissenso” rispetto a chi assume un “atteggiamento consonante con l’impresa”. In questo modo verrebbe condizionata la “libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati”  mentre, per l’altro verso, vi sarebbe il rischio di  favorire “un illegittimo accordo ad excludendum“.

Con la sentenza della Consulta pluralismo e libertà sindacale trovano così  una tutela piena “a valle”, al momento della decisione se sottoscrivere o meno un determinato contratto collettivo, decisione che non può essere in alcun modo condizionata dall’effetto automatico di estromissione dalla prerogative sindacali. La Corte infatti opportunamente puntualizza che la tutela, azionabile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, esiste anche “a monte” in quanto  all’organizzazione sindacale, in ragione della sua acquisita rappresentatività, non può essere negato l’accesso al tavolo delle trattative.

La Corte conclude evidenziando come non rientri nei suoi poteri affrontare il più generale problema della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione né individuare un criterio selettivo della rappresentanza sindacale, ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata dello Statuto: peraltro, nell’indicare nel legislatore il soggetto competente a intervenire in tal senso, suggerisce, astrattamente, una molteplicità di soluzioni, la prima delle quali è la “valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti” che è proprio quello individuato – unitamente a quello della rappresentatività elettiva – dalla recente Intesa sottoscritta il 31 maggio 2013 dal CGIL, CISL, UIL e Confindustria attuativa dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2013.

Prof. Avv. Piergiovanni Alleva
Prof. Avv. Amos Andreoni
Prof. Avv. Vittorio Angiolini
Prof. Avv. Antonio Di Stasi
Avv. Lello Ferrara
Prof. Avv. Franco Focareta
Avv. Enzo Martino
Avv. Pier Luigi Panici
Avv. Alberto Piccinini
Avv. Elena Poli
Avv. Emilia Recchi
Prof. Avv. Franco Scarpelli

Roma, 23 luglio 2013

Comunicato collegio difensivo FIOM 23 7 2013

Abbiamo solo applicato la legge (Piccinini)

Le radici della democrazia nei luoghi di lavoro (Alleva)

Comunicato collegio difensivo FIOM del 3 luglio 2013

Rassegna Stampa: 2013-07-04-rassegna-corte

SENTENZA-corte costituzionale-231-illegittimita-art-19 legge 300 1970

Le ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale:

TribVercelli-Ordinanza-rinvio-Corte-Cost -25-09-12

Ordinanza-Ponterio

TribTorino-Ordinanza-rinvio-Corte-Cost-12-12-12

 

fiom_fiat

 CorteCostituzionale2-7-13

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