di Alberto Piccinini
In quest’anno si sono susseguiti, in punto tutela dei ciclo-fattorini (veri e propri nuovi elementi dello spazio urbano), alcuni interventi significativi.
Ha cominciato la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza 4 febbraio 2019, ha ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora, l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La precisazione finale ha destato qualche dubbio interpretativo, come se si potesse immaginare una (improbabile) ipotesi in cui il committente organizza, ma non con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (caso in cui non si estenderebbero le tutele del lavoro subordinato e non sarebbe applicabile il processo del lavoro, limitato all’ipotesi dei collaboratori coordinati e continuativi quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»).
Poi, per cercare di mettere un po’ di ordine nel campo, con particolare riguardo ai lavoratori delle piattaforme, è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 (da convertire in legge entro il 2 novembre 2019) stabilendo espressamente che il citato articolo 2 decreto legislativo n. 81/2015 si applica «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Il decreto legge ha altresì regolamentato il compenso di questi lavoratori, stabilendo una forma di “cottimo calmierato”: «il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente» e aggiungendo che «i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi».
Per avere opinioni e suggerimenti ai fini della conversione in legge del decreto le Commissioni 10a e 11a del Senato hanno convocato in audizione numerose associazioni e singoli “esperti”. Tra questi alcuni riders e l’associazione delle piattaforme Assodelivery, che ha insistito sulla necessità di considerare “lavoratori autonomi” i collaboratori, chiedendo che il loro compenso orario garantito sia prevalentemente determinato in base al numero delle consegne effettuate. Tra i soggetti sentiti c’è stata anche l’Associazione Comma2, che ha esposto le sue proposte (il cui testo integrale è rinvenibile sul sito www.comma2.it), in parte ispirate dalla Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano sottoscritta a Bologna il 31 maggio 2018, dalla proposta di legge del Consiglio Regionale del Piemonte e dall’analoga proposta di legge dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna del 26 giugno 2019. In particolare Comma2 ha segnalato:
– che sono maturi i tempi per una ridefinizione della categoria del lavoro subordinato, prendendo atto che un lavoratore può essere ritenuto dipendente anche se non è continuamente soggetto a “specifiche direttive” del superiore gerarchico, e magari svolge la sua attività al di fuori del luogo di lavoro, senza un vincolo di orario: ciò che dovrebbe essere valutato è se sia o no il destinatario del vantaggio economico della sua prestazione, e se questa sia organizzata da altri.
– che in sede di conversione sarebbe opportuno ampliarne il perimetro dell’intervento legislativo: in primo luogo eliminando la formulazione «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»; in secondo luogo elencando e disciplinando, per non lasciare alla magistratura l’ingrato compito di individuare le disposizioni del lavoro subordinato applicabili, almeno alcuni degli istituti normativi e contrattuali estesi ai co.co.co. etero-organizzati (ad esempio, forma contrattuale e informazioni; orario di lavoro, malattia o maternità; riposo – diritto alla disconnessione; ferie; risoluzione del contratto);
– che, in tema di trattamento economico va garantito il diritto a un compenso equo e dignitoso (in ogni caso non inferiore ai minimi tabellari fissati dai contratti collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili) e modificato il terzo comma dell’art. 47 bis del decreto legge n. 101, nella parte in cui stabilisce che il corrispettivo possa essere determinato a cottimo («in base alle consegne effettuate»), purché «in misura non prevalente», dato che il limite della non prevalenza è insufficiente al fine di scongiurare i pericoli per la salute e la sicurezza impliciti nello svolgimento delle mansioni di tali lavoratori.
Gli emendamenti presentati da Governo e maggioranza pubblicati l’11 ottobre scorso sembrano condividere alcune delle posizioni emerse in sede di audizioni, ad esempio ampliando, per tutti, la nozione di etero-organizzazione con la soppressione delle parole «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» riferite al potere organizzativo del committente. Qualche preoccupazione è, peraltro, suscitata dalla previsione che, per l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato, le prestazioni continuative di lavoro possano essere prevalentemente (e quindi non più esclusivamente) personali: se la norma fosse interpretata non nel senso di consentire l’ausilio di mezzi o strumenti propri (es. ciclomotore) ma di farsi sostituire, si potrebbero infatti incentivare preoccupanti forme di “mini sub-appalto”.
È certamente apprezzabile che, fatte salve le tutele per i co.co.co etero-organizzati, siano stati disposti, con l’art. 47 bis, «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore… attraverso piattaforme anche digitali». Anche per questi lavoratori è stato previsto il «diritto a condizioni contrattuali formulate per iscritto» e quello di «ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti nonché della loro sicurezza».
Sempre per i ciclo (o moto)-fattorini che fanno consegne in città, anche in forma auto-organizzata, si è stabilito che vengano fissati da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative compensi «che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente». In mancanza di ciò il cottimo è vietato del tutto e ai lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti.
È stata infine prevista un’indennità integrativa per il lavoro notturno, festivo o in condizioni metereologiche sfavorevoli, che dovrà essere fissata dai contratti collettivi o dal Ministero del lavoro (art. 47 quater) ma non potrà comunque essere inferiore al 10%.
A questa prima prova sul terreno del lavoro, governo e maggioranza sembrano, dunque, muoversi nella direzione di un ampliamento delle tutele per le posizioni più deboli, in controtendenza rispetto ai tempi bui che ci hanno preceduto. A ciò occorre guardare con vigile interesse, auspicando che sia l’inizio di una nuova, fertile stagione.
Da “VOLERE LA LUNA”, 21/10/2019, https://volerelaluna.it/lavoro-2/2019/10/21/quali-tutele-per-i-ciclo-fattorini/