Con sentenza 46/2016, pubblicata il 26.2.2016, il Giudice del Lavoro di Bolzano ha accolto il ricorso promosso da alcuni lavoratori per il recupero dei propri crediti nei confronti delle committenti dell’appalto cui erano addetti, accogliendo un’innovativa interpretazione in materia di decadenza dall’azione giudiziaria nei confronti del committente di cui all’art. 29, comma 2° del d.lgs. 276/2003. Quest’ultima norma, infatti, prevede che i lavoratori possano azionare la responsabilità solidale nei confronti del committente entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Il Giudice ha ritenuto che la decadenza possa essere impedita anche da una diffida stragiudiziale dei lavoratori con cui questi rivendicano nei confronti del committente il pagamento dei loro crediti e non esclusivamente dal deposito del ricorso giudiziale.
I lavoratori erano assistiti dagli Avv.ti Laudi e Mangione del nostro studio legale.
PDF Sentenza: sentenza decadenza 29 tribunale bolzano