Con sentenza 719/2016, pubblicata il 10.11.2016, la Giudice del Lavoro di Bologna, dott.ssa Pugliese ha accolto, in sede di opposizione ex art. 28 St. Lav., il ricorso della SLC-CGIL di Bologna, dichiarando antisindacale la condotta del datore di lavoro che sostituisce i dipendenti in sciopero.
Il provvedimento sanziona sia il c.d. crumiraggio esterno (attuato, nel caso di specie, attraverso la sostituzione degli scioperanti con lavoratori utilizzati con voucher e contratti di collaborazione), che alcune ipotesi di crumiraggio c.d. interno (attuato, sempre nel caso concreto, adibendo, in sostituzione degli scioperanti, propri dipendenti a mansioni dequalificanti rispetto a quelle normalmente svolte e utilizzando lavoratori con contratti a chiamata).
Il sindacato era assistito dalle Avv.te Gavaudan e Mangione del nostro studio legale.