Imprese soggette al fallimento e al nuovo concordato preventivo (art. 1)

Spariscono i criteri qualitativi ad eccezione degli enti pubblici e dell’imprese artigiane per essere sostituiti da criteri di ordine quantitativo.

Sono assoggettabili al fallimento gli imprenditori che esercitano una attività commerciale e che non rientrano nella categoria dei piccoli imprenditori .

Ai fini della procedura concorsuale non sono piccoli imprenditori chi esercita una attività commerciale in forma individuale o collettiva che

Ø hanno effettuato un investimento di capitale (inteso come risorsa investita per l’esercizio dell’impresa) di valore superiore alle Euro 300

Ø hanno realizzato in qualunque modo risultati e ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore per un ammontare annuo complessivo superiore ad Euro 250.000

N.B. detti criteri possono sussistere anche alternativamente

Presupposto per il fallimento (art. 5)

La norma non è mutata rispetto alla precedente formulazione quindi è soggetto al fallimento l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza (che è diverso dalla stato di crisi presupposto richiesto per il concordato preventivo e per l’accordo di ristrutturazione del debito).

L’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

E’ stato però introdotto un elemento di novità importante con l’art. 15 con il quale è stabilito che non può essere dichiarato fallito l’imprenditore che all’esito dell’istruttoria prefallimentare risulti avere debiti scaduti per un ammontare complessivo inferiore a 25 MILA Euro (soglia soggetta ad aggiornamento secondo gli indici Istat).

Fallimento dell’imprenditore cessato (art. 10)

In questo caso il fallimento deve essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, ma se l’attività è proseguita anche dopo la cancellazione il termine decorre dal momento dell’effettiva cessazione dell’attività .

Bisogna fare molta attenzione perché la norma indica come termine per il calcolo a ritroso la dichiarazione di fallimento e non la presentazione dell’istanza di fallimento.

Fallimento dell’imprenditore defunto (art. 11)

La dichiarazione deve essere fatta entro un anno dalla morte del titolare dell’impresa .

Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (art. 6 e 7)

Non esiste più il fallimento d’ufficio

L’istanza deve essere presentata da:

il debitore

uno o più creditori

il pubblico ministero quando sia venuto a conoscenza dell’insolvenza nel corso di una indagine penale; o su segnalazione del Giudice Civile

Competenza territoriale (art. 14)

Luogo dove si trova l’impresa

In caso di trasferimento di impresa è competente il Tribunale della sede di provenienza se il trasferimento è intervenuto entro un anno precedente alla presentazione dell’istanza di fallimento.

Se l’imprenditore ha la sede principale all’estero il giudice italiano può dichiarare il fallimento anche se è stata aperta una procedura nel paese di appartenenza.

Se il Tribunale che ha dichiarato il fallimento viene successivamente riconosciuto incompetente, non vi è la nullità della sentenza e del procedimento fino a quel momento intrapreso, ma la sentenza viene riconosciuto come presupposto valido per l’apertura della procedura avanti il Tribunale competente (art. 9 bis).

Istruttoria prefallimentare (art. 15)

Avanti al Tribunale in composizione collegiale e con rito camerale ma può essere delegata l’istruttoria ad un giudice .

Decreto del presidente del Tribunale per la convocazione del debitore e del creditore, tra la data della notifica del decreto e l’udienza devono intercorrere almeno 15 giorni liberi e con il decreto viene fissato un termine non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie al debitore.

Le parti possono nominare consulenti tecnici

MOLTO IMPORTANTE

In pendenza dell’istruttoria prefallimentare il Tribunale su istanza della parte può emettere provvedimenti cautelari e conservativi del patrimonio .

Con la sentenza di fallimento ci sarà la conferma o la revoca di detti provvedimenti.

Sentenza di fallimento (art. 16)

Sono stati introdotti due termini perentori

a) l’udienza di verifica deve essere fissata non oltre 120 giorni dal deposito della sentenza.

b) Le domande di ammissione allo stato passivo dovranno essere disposte in forma di ricorso (art. 93) devono essere presentate 30 giorni prima dell’udienza di verifica

Impugnazione (art . 18,19,22)

Ø Contro la sentenza dichiarativa di fallimento

Deve essere proposto il ricorso davanti alla Corte di Appello entro 30 giorni dalla notifica al debitore o dalla pubblicazione nel registro dell’imprese per gli altri

L’appello non da luogo alla sospensione della sentenza di fallimento, ma può essere prevista la sospensione della liquidazione dell’attivo.

Ø Contro la sentenza di rigetto dell’istanza

Va proposto mediante reclamo alla Corte d’Appello entro 15 giorni dalla notifica del decreto

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Gli organi del fallimento e i loro poteri (art. 25 e 26)

Il Giudice Delegato

Un notevole cambiamento è dato dalla riforma ai poteri e al ruolo del giudice delegato .

In particolare:

limitazione dei poteri a quelli di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura (prima dirigeva le operazioni del fallimento e vigilava sull’opera del curatore) e giurisdizionali ad esempio non può trattare i giudizi che abbia autorizzato (opposizione; revocatorie ecc..ecc.).

Il Curatore

Ampio potenziamento dei compiti e dei poteri (discrezionali), emancipazione dal Giudice delegato.

Nominato con la sentenza di fallimento. Può essere nominato anche uno Studio Associato (purchè tutti i soci abbiano i requisiti richiesti dalla legge), può delegare alcuni compiti a collaboratori o coadiutori .

Entro 60 gg dal fallimento deve presentare una relazione delle cause e delle circostanze del fallimento .

Entro 60 gg dalla predisposizione dell’inventario, previa acquisizione del parere favorevole del comitato dei creditori (C.D.C.), il curatore deve redigere il programma della liquidazione, ove deve indicare le modalità e i termini di realizzazione dell’attivo, la possibilità dell’esercizio provvisorio o di affitto di azienda, l’esistenza di proposte di concordato e il loro contenuto, le eventuali azioni processuali (risarcitorie, revocatoria ecc.ecc.) . <