Il risarcimento del danno biologico dopo la riforma di cui al decreto legislativo numero 38 del 23.2.2000.

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 38\2000, veniva riconosciuto il diritto del dipendente a ottenere il risarcimento del danno biologico, nei confronti dell'azienda datore di lavoro, sulla base dell'applicazione dei criteri desunti dal codice civile. In particolare, la più compiuta definizione di danno biologico, accolta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 356 e 485 del 1991, lo identifica con il danno alla persona, o meglio all'integrità psico-fisica della persona, che sussiste a prescindere dalla eventuale perdita o riduzione del reddito (meglio: perdita o riduzione della capacità di produrre reddito).

In sostanza, sia che si traduca in un'invalidità di carattere permanente, sia che si limiti a un'invalidità di carattere temporaneo si tratta del danno alla salute e del danno alla capacità della persona di vivere secondo le proprie abitudini e aspettative.

Al fine di ottenere il risarcimento, il dipendente doveva provare l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza, con ciò concretandosi un danno a duplice rilevanza, contrattuale (ex articolo 2087 c.c.) ed extracontrattuale (ex articolo 2043 c.c.).

Il citato decreto 23.2.2000 innova profondamente sulla materia, già oggetto di ampia e precedente elaborazione da parte della giurisprudenza, introducendo il principio secondo il quale anche il danno alla salute, definito come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" (articolo 13) rientra nell'ambito dell'intervento INAIL.

In particolare si prevede che gli infortuni che comportano un danno inferiore al 6% non otterranno indennizzo alcuno da parte dell'Istituto, mentre per quelli dal 6% al 15% l'indennizzo è liquidato in unica soluzione mediante capitalizzazione. Infine per quelli superiori al 15% l'indennizzo è liquidato con una rendita periodica).

La prima novità, rilevantissima, è che viene riconosciuto un obbligo dell'INAIL al risarcimento del danno biologico, in assolvimento di un fine sociale che tende a garantire a tutti i lavoratori il diritto all'indennizzo. La seconda, altrettanto rilevante, è che per ottenere dall'INAIL il danno biologico (in capitale o con rendita) non sarà più necessario dimostrare la responsabilità del datore di lavoro, ma solamente (come avveniva per la "vecchia". rendita) il fatto costitutivo dell' "occasione di lavoro", e dunque che l'infortunio (o la malattia) si è verificata nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ma, ciò premesso, occorre chiedersi, INAIL risarcisce tutto il danno biologico?

La responsabilità residua del datore di lavoro

La questione è di fondamentale importanza, dal momento che il sistema di risarcimento elaborato dai Giudici nel corso degli anni avevano portato a un criterio che tendeva al risarcimento integrale del danno (in tutte le sue componenti: alla salute, morale, estetico, alla vita di relazione…), mentre il sistema indicato dal decreto legislativo numero 38 prevede un sistema sostanzialmente di indennizzo, che non esaurisce affatto il danno nella sua interezza.

Occorre ricordare che esistono due nozioni di danno biologico.

La prima, onnicomprensiva di ogni porzione di danno e necessariamente individualizzata, discende dall'articolo 32 della Costituzione in combinato disposto con gli articolo 2087 e 2043 c.c.

La seconda, invece, discende dalla lettura dell'articolo 38 Costituzione, di cui l'articolo 13 del citato decreto legislativo 38\2000 costituisce applicazione.

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La prima nozione è stata definita dalla Corte Costituzionale con le sentenze numero 184\1986, 356\1991, 485\1991.

In esse si afferma che "la considerazione della salute come bene e valore personale, in quanto garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, nella sua globalità e non solo quale produttore di reddito, impone … di prendere in considerazione il danno biologico ai fini del risarcimento in relazione alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva sociale, sportiva, e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana" (Corte Cost. numero 356\91)

La rilevanza specifica di tutte queste attività esclude "un'assolutamente indifferenziata per identiche lesioni determinazione e liquidazione dei danni: ed in proposito è da ricordare la recente giurisprudenza di merito che assume il predetto criterio liquidativo dover risultare rispondente da un lato a un'uniformità pecuniaria di base … e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto danneggiato" (Corte Cost, numero 184\1986).

Occorre appena ricordare che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha con il tempo adeguato le sua valutazioni a quelle della Corte Costituzionale, sino a costruire un edificio interpretativo piuttosto uniforme.

La seconda nozione di danno biologico, rilevante ai fini dell'articolo 38 della Costituzione, è stata definita dalla Corte con la sentenza numero 87\1991.

In essa la Corte, nell'auspicare l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione INAIL, ha offerto una definizione più limitata, come menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore: si tratta sostanzialmente dei danni suscettibili di valutazione medico legale, tali da consentire un'automatica liquidazione del danno. In altre parole, si tratta di una definizione (che potremmo indicare come indennitaria) del danno biologico che fa parte, senza esaurirla, di una nozione più ampia (civilistico-risarcitoria)

Sul medesimo solco si colloca l'articolo 13 del decreto legislativo 38\2000, laddove definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale della persona"

Premessa tale fondamentale distinzione, occorre chiedersi che le due nozioni, dopo l'intervento legislativo del 2000, si sovrappongono o meno, e se, una volta giunti a conclusione negativa, la funzione indennitaria della liquidazione INAIL esaurisca ogni danno anche alla sola integrità psico-fisica della persona, ovvero se costituisca o possa costituire una parte di quel complessivo danno che il Giudice civile è chiamato a determinare con metro di equità.

Non si deve infatti dimenticare che l'incongruenza fondamentale della nuova normativa è che la misura dell'indennità liquidata dall'INAIL è determinata dallo stesso Istituto: con ciò può forse desumersi che implicitamente si va ad abrogare la possibilità prevista dal codice civile che il Giudice determini invece in via equitativa il danno, se pure a carico di un altro soggetto? La soluzione appare scarsamente credibile: la determinazione del danno biologico deve essere fatta, dal Giudice, secondo equità. Ma il Giudice è terzo rispetto alla parti, e si suppone imparziale. Così invece non può dirsi per l'INAIL che determina unilateralmente le tabelle per il risarcimento, con un controllo, solo politico, da parte del Ministero del lavoro.

Affermare pertanto che la liquidazione da parte dell'INAIL seco