Quasi tutti i ricorsi promossi dalle FIOM territoriali hanno avuto la forma della denuncia per comportamento antisindacale, e quindi sono stati promossi con ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la cui prima fase (sommaria) si è conclusa con decreto del Tribunale, a cui ha fatto seguito la fase di merito, sempre davanti allo stesso Tribunale (ma – ove vi siano più giudici alla Sezione Lavoro – con giudice diverso) conclusasi con sentenza, seguita dal giudizio di secondo grado presso la Corte d’Appello territorialmente competente, la cui sentenza può essere impugnata in Cassazione. Contenzioso sui CCNL 2008/2009. Prima di dar conto delle diverse tematiche attraverso le quali tale attacco si è sviluppato, occorrerà fare un rapido cenno ad un diverso contenzioso che ha visto protagonisti, nell’anno 2011, da un lato sempre la FIOM e dall’altro società rappresentative di FEDERMECCANICA, avente ad oggetto l’applicabilità del CCNL unitario del 2008 o il CCNL “separato” del 2009. Esso ha fatto emergere temi irrisolti ma importanti del diritto sindacale, quali la rappresentanza e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali “orfane” della mancata attuazione dell’art. 39 Cost. e – conseguentemente – l’ambito di applicazione dei contratti collettivi post-corporativi. I diversi giudici pronunciatisi, sia accogliendo che respingendo i ricorsi FIOM, hanno sostanzialmente tutti negato la iniziale pretesa datoriale di dare applicazione esclusiva (e sostitutiva) del CCNL separato: è stata infatti ribadita unanimemente la lettura “tradizionale” dei contratti collettivi come contratti di diritto privato, i quali teoricamente potrebbero convivere nell’ambito della stessa azienda disciplinando ognuno i rapporti dei propri iscritti. La confusione che ne deriva, anche rispetto alla sorte dei non iscritti, rende di stringente attualità l’esigenza di un definitivo chiarimento (alla quale ha dato solo parziale risposta l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011). Ma questo tema, già oggetto di numerosi articoli di dottrina, meriterebbe una trattazione a parte. Licenziamento dei delegati sindacali. Tornando alla FIAT, gli “storici” non potranno ignorare come nell’anno 2010 - quello dei primi accordi separati di Pomigliano (15 giugno 2010 - 29 dicembre 2010) e Mirafiori (23 dicembre 2010) – vi sia stata una singolare coincidenza di licenziamenti per motivi disciplinari che andavano a colpire rappresentanti sindacali FIOM, a distanza di meno di un mese dal primo accordo di Pomigliano. Con lettera del 13.7.2010 Pino Capozzi, Esperto FIOM (figura equivalente al membro di RSU) dipendente di Fiat Group Automobiles - FGA presso lo stabilimento di Mirafiori, veniva licenziato con l’accusa di aver gettato discredito sulla società diffondendo, tramite e-mail aziendale, un testo proveniente dallo stabilimento polacco di Tichy indirizzato “ai colleghi di Pomigliano” per invitarli a “resistere e sabotare l’azienda”. A seguito di ricorso della FIOM di Torino il licenziamento veniva dichiarato illegittimo e antisindacale con decreto del Tribunale di Torino , confermato con sentenza dello stesso Tribunale e con sentenza della Corte d’Appello di Torino . È pendente il giudizio di cassazione. Con lettera del 14.7.2010 venivano licenziati i delegati RSU Fiom dello stabilimento SATA di Melfi Giuseppe Barozzino e Antonio Lamorte, insieme con l’iscritto FIOM Marco Pignatelli, accusati di aver volutamente impedito, in occasione di uno sciopero, il transito di un carrello contenente materiale per rifornire i reparti che proseguivano l’attività produttiva. A seguito di ricorso della FIOM di Potenza i licenziamenti venivano dichiarati illegittimi e antisindacali con decreto del Tribunale di Melfi , che veniva riformato con sentenza dello stesso Tribunale . La Corte d’Appello di Potenza riformava a sua volta tale ultima sentenza confermando l’antisindacalità dei licenziamenti . È pendente il giudizio di cassazione. Riconoscimento delle RSA Fiom. “L’itinerario giuridico” per cercare di negare la rappresentanza alla FIOM all’interno degli stabilimenti FIAT ha richiesto alcuni passaggi: l’uscita da Federmeccanica (firmataria dell’Accordo Interconfederale che aveva introdotto le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie, di natura elettiva, assegnando alle stesse le prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riserva alla RSA - Rappresentanze Sindacali Aziendali), la disdetta di tutti gli accordi previgenti e la scelta, negli accordi “separati” di Pomigliano e Mirafiori prima e nel Contratto Collettivo di Settore - CCLS del 13.12.2011 poi, di ritornare al vecchio istituto delle RSA, unicamente perché il testo di legge che le disciplina (art. 19 Statuto dei Lavoratori) prevede il requisito dell’essere firmatari della contrattazione collettiva applicata in azienda. Nei ricorsi ai sensi dell’art. 28 St. Lav. le FIOM dei diversi territori in cui esistono stabilimenti FIAT hanno da un lato sostenuto che FIOM era comunque firmataria di accordi applicati e dall’altro proposto una lettura “costituzionalmente orientata” della norma statutaria. Molti giudici (Tribunali di Bologna , Napoli , Bari , Larino , Lanciano , Verona , Torino , Milano , Trento ) hanno accolto tale impostazione. Altri (Tribunali di Milano , Lecce , Torino , Biella , Brescia , Cassino , Ancona , Pinerolo , Tolmezzo , Alba , Legnano , Napoli , Brescia , Piacenza ) hanno invece respinto i ricorsi. Il Tribunale di Modena, con ordinanza , ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Diritto delle FIOM a ricevere le “deleghe sindacali” Non paga di cercare di impedire la costituzione di rappresentanze sindacali della FIOM, la FIAT ha cercato persino di ostacolare la possibilità che gli iscritti a quell’organizzazione la finanziassero con il meccanismo delle “deleghe sindacali”, attraverso cui i lavoratori cedono una quota del loro salario (l'1% dei minimi contrattuali nazionali) mediante trattenuta volontaria sulla busta paga. Il meccanismo, un tempo previsto dalla legge, trova oggi una regolamentazione nei contratti collettivi, ma lo trova anche nella richiesta effettuata all’azienda dal singolo lavoratore. Confidando sulla mancanza del requisito della firma del CCLS da parte di FIOM, dal gennaio 2012 in tutti gli stabilimenti FIAT venivano “tagliati i fondi” ad essa sola. Ma questa volta la cieca volontà di FIAT di sfiancare la storica e combattiva organizzazione sindacale anche sotto il profilo della sua sussistenza economica, ha cozzato contro un ostacolo giuridico. Infatti, in occasione del ritesseramento di tutti gli iscritti, voluto dalla FIOM nel 2011 per una verifica della propria rappresentatività, era stato precisato, da parte dei lavoratori, che la cessione della quota sindacale aveva luogo ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., secondo cui si ha diritto di cedere parte del proprio credito ad una terza persona anche qualora il debitore (in questo caso il datore di lavoro) non sia d’accordo. A seguito di ricorsi ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promossi dalla diverse FIOM territoriali, hanno dichiarato antisindacale la condotta FIAT i Tribunali di Torino (cinque diversi giudici ) Trento , Milano (tre diversi giudici ), Bolzano , Ancona , Alba , Napoli (due diversi giudici ), Bari , Bologna , Pinerolo (tre decreti) , Cassino Ariano Irpino , Nola , Verona , Piacenza , mentre l’unica decisione contraria (del Tribunale di Brescia ) non riguarda la FIAT che, vista la mala partita, ha deciso di desistere da questo comportamento nelle aziende alle quali ancora non era stata fatta causa. Le cause promosse dalla FIOM Nazionale. La FIOM Nazionale ha poi promosso due azioni legali in prima persona. In data 6 luglio 2011 veniva sottoscritto avanti al Ministero del lavoro tra Fiat Group Automobiles S.p.A (FGA) e FIM, UILM, FISMIC e UGL un accordo nel quale veniva stabilito il ricorso alla CIGS (“per cessazione dell'intera attività” da parte di FGA) per tutti i 4367 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Pomigliano, e la loro ricollocazione alle dipendenze della newco Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A. (FIP) per la produzione del nuovo modello Panda. Il “passaggio” dei dipendenti (il cui primo step era previsto, per il 40% dei lavoratori, entro luglio 2012) avrebbe dovuto avvenire, secondo l’accordo separato 29.12.2010, “senza l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2112 cod. civ. (che, disciplinando il trasferimento d’azienda, salvaguarda le condizioni salariali e normative in essere all'atto del passaggio: ndr) in quanto nell’operazione societaria non si configurano trasferimenti di rami d’azienda”. Materialmente detti passaggi sono avvenuti mediante dimissioni da FGA seguite da riassunzioni da parte di FIP. La FIOM Nazionale nell’aprile 2011, con un primo ricorso ordinario ( “saltando” la fase sommaria), lamentava l’antisindacalità della condotta FIAT, chiedendo al Tribunale di Torino da un lato di considerare detto “passaggio” un trasferimento d’azienda a tutti gli effetti, e dall’altro di censurare l’esclusione della FIOM dall’esercizio dei diritti sindacali presso lo stabilimento di Pomigliano. Il Tribunale di Torino ha respinto la prima domanda ed accolto la seconda, dichiarando antisindacale il comportamento della FIAT ed ordinando a FIP di consentire alla FIOM di fruire di tutte le prerogative ed i diritti previsti dagli artt. da 19 a 27 dello Statuto dei Lavoratori. Con altro ricorso promosso nel marzo 2012 ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 150/2011 (procedimento antidiscriminatorio) presso il Tribunale di Roma, la FIOM Nazionale (e 19 suoi iscritti presso FGA) lamentavano come, in effetti, pur essendo a partire dal mese di marzo 2011 iniziate le assunzioni da parte di FIP, a quella data erano stati assunti 1893 lavoratori (circa il 40% dei dipendenti di FGA collocati in CIGS, come previsto dall’accordo 6.7.2011) di cui nessuno iscritto alla Fiom. Nel corso del processo veniva prodotta una simulazione del Prof. Andrew Olson, docente di statistica presso l'Università di Birmingham, secondo cui in una selezione casuale le probabilità che nessuno degli iscritti Fiom venisse selezionato per l'assunzione ammontano a meno di una su dieci milioni! Con ordinanza il Tribunale dichiarava la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla FIOM e ordinava a FIP di cessare dal comportamento discriminatorio e di assumere 145 lavoratori iscritti alla FIOM mantenendo nel prosieguo delle operazioni di riassorbimento del personale dello stabilimento di Pomigliano la percentuale dell’8,75% di tutti gli assunti in favore di FIOM. Sergio Marchionne ha definito il provvedimento “folklore nazionale”. In considerazione del fatto che il decreto legislativo 216/2003 applicato dal giudice è attuazione delle direttiva CE 2000/78, sarebbe più corretto parlare di “folklore internazionale” o meglio ancora “comunitario”. E il nostro Governo, se solo avesse a cuore le sorti del Diritto tanto quanto quelle dell’Economia, avrebbe potuto rispondere: “ce lo ha chiesto l’Europa”. Bologna 11 settembre 2012