La causa riguarda tre lavoratori che hanno chiesto al Tribunale di Bolognal’accertamento dell’illegittimità dei contratti di lavoro interinale e poi di somministrazione a termine e la conseguente condanna alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno. Telecom Italia spa si costituiva in giudizio contestando le pretese dei lavoratori.
I lavoratori avevano iniziato a prestare la propria attività lavorativa con contratti di lavoro interinali giustificati dalla motivazione di “incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali..” o di “fabbisogno di maggiore organico connessi a situazione di mercato congiunturali e non consolidabili”.
Il Giudice, in accoglimento dei ricorsi, si sofferma in particolare sulla genericità delle formule usate a giustificazione dei contratti di lavoro, osservando che “trattasi di motivazioni assolutamente generiche, tali da non consentire, né al lavoratore all’atto di stipulazione del contratto, né successivamente al giudice, di compiere verifiche o controlli di sorta sull’effettività di situazioni di fatto che non vengono neppure individuate: ciò costituisce di per sé causa di nullità dei contratti essendo palesemente violato l’obbligo di motivazione”.
Inoltre, anche al di là di tale rilievo formale, aggiunge la sentenza in commento come “al fine di attribuire significato al requisito della temporaneità delle esigenze giustificatrici del ricorso al lavoro temporaneo, occorre fare riferimento ad una nozione relativa e non assoluta; occorre cioè verificare se la situazione dedotta corrisponda effettivamente ad esigenze transeunti e legate ad un momento particolare dell’andamento economico e del mercato, oppure se si riferisce ad una situazione potenzialmente e prevedibilmente duratura, tale da escludere la finalità, meramente transeunte, dell’utilizzazione della prestazione e da condurre a negare una differenziazione del lavoratore temporaneo e quella dei lavoratori a tempo indeterminato ”
|