Una donna assunta con contratto a termine dal Ministero di Grazia e Giustizia era costretta ad assentarsi in vari periodi per malattia, documentata con certificazione medica. Il Ministero le negava il diritto al trattamento economico, invocando la legge regolante lo stato giuridico del personale non di ruolo (DPR. N. 276/1971) il cui art. 2 prevede la corresponsione della retribuzione per le giornate di effettivo servizio. Il Giudice del lavoro di Bologna si mostrava di contrario avviso, ritenendo la citata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 2 n. 2 del decreto legislativo n. 92/1993, secondo cui i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Conseguentemente riteneva applicabile al caso specifico dell'art. 2110 cod. civ. ove è stabilito il principio dell'erogazione dell'indennità in caso di malattia debitamente documentata; una diversa interpretazione, concludeva il magistrato, «si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale contenuto nell'art. 3 Cost.»
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