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Tribunale di Bologna > Crediti di lavoro
Data: 12/10/1999
Giudice: Governatori
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 71/99
Parti: Inps / Banzi Donatella
Art. 2 D. Lgs. 80/92


Un importante principio interpretativo del D.lgs n. 80/92 in ipotesi di esecuzione negativa è stato accolto dal Giudice del Lavoro di Bologna (ancora “Pretore” alla data di lettura del dispositivo: di qui l’intestazione della sentenza). Una lavoratrice che aveva cessato il suo rapporto di lavoro in data 16 febbraio 1992, otteneva una sentenza di condanna dal Pretore di Lavoro di Bologna al pagamento delle ultime tre retribuzioni. Successivamente alla notifica dell’atto di precetto, avvenuto in data 25 gennaio 1993, il suo difensore richiedeva in data 9 febbraio 1993 all’Ufficiale Giudiziario di procedere ad esecuzione forzata, e quest’ultimo - a seguito dei diversi accessi effettuati - in data 5 aprile 1993 redigeva il verbale di pignoramento negativo per aver trovato chiusa la sede dell’ex datore di lavoro. A parere del Giudice di primo grado la data di richiesta dell’esecuzione forzata, costituisce l’inizio dell’esecuzione per il calcolo dei dodici mesi entro i quali devono rientrare le retribuzioni non percepite dal lavoratore. Inoltre il Pretore ha ritenuto provata la mancanza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro dal fatto che non è stato possibile effettuare alcun accesso presso la sede del datore di lavoro per cessata di attività. Con la sentenza in commento il Giudice ha accolto il principio che la data dell’insorgere dell’insolvenza prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 80/92 per le imprese non assoggettate a procedura concorsuale deve essere individuata nel momento della richiesta di procedere ad esecuzione forzata, paragonandolo a quello della data di presentazione dell’istanza di fallimento (considerata dalla Corte di Giustizia C.E. come il dies a quo da cui far decorrere a ritroso i dodici mesi entro i quali devono rientrare i crediti inerenti le ultime tre retribuzioni). Successivamente lo stesso Giudice ha confermato il medesimo principio interpretativo con sentenza 17.9.99/3.12.99 (causa Inps / Trabelsi Samir)




Tribunale di Bologna > Crediti di lavoro
Data: 07/12/2010
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: PIETRO MAZZONI AMBIENTE SPA / DESERTI STEFANO + ALTRI
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – CREDITI DI LAVORO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE – INADEMPIMENTO IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DEBITORE – INSUSSISTENZA – CONTESTAZIONE DEL CREDITO – GENERICITA’ – CONDANNA CON DECRETO INGIUNTIVO AL


Art. 1218 c.c.

Art. 1256 c.c.

Art. 1463 c.c.

Art. 429, terzo comma, c.p.c.

 

Il Tribunale di Bologna respinge il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal datore di lavoro nei confronti dei propri ex dipendential fine di ottenere la revoca dei provvedimenti ottenuti dai lavoratori per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle spettanze di fine rapporto.

La società deduceva che il mancato pagamento delle spettanze retributive dovute ai dipendenti sarebbe dipeso dalla risoluzione anticipata, da parte della committente, del contratto di appalto cui i lavoratori erano adibiti. Per tale ragione, la Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. riteneva che l’inadempimento dell’obbligo retributivo non sarebbe stato imputabile a sua colpa.

I lavoratori si costituivano in giudizio, contestando le argomentazione della società ed eccependo altresì la genericità delle contestazioni sull’an e sul quantum dei crediti portati nei decreti ingiuntivo.

Il Giudice, respingendo i ricorsi in opposizione, ha statuito: “al di là delle generiche e suggestive lamentazioni in ordine al comportamento asseritamente inadempiente addebitato alla committente, l’opponente (n.d.r.) non ha addotto alcuna circostanza atta a provare l’impossibilità dell’adempimento e non ha, nemmeno, fornito ed offerto la prova rigorosa della imprevedibilità dell’evento che avrebbe reso impossibile l’inadempimento medesimo”.

Sull’an e sul quantum dei crediti, inoltre, il Tribunale di Bologna, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali in materia di principio di non contestazione nel rito del lavoro (v., ad esempio, Cass. 13467/2003; v. anche Cass. 4668/2006; Cass. 6663/2004; Cass. 8502/2002; Cass. 11625/1995), ha affermato: “la doglianza della Pietro Mazzoni Ambiente spa è talmente generica ed inconsistente  da indurre la conclusione che i crediti portati nei decreti ingiuntivi opposti non siano mai stati in realtà contestati (…). La Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a., nei suoi atti di opposizione, si è limitata a sollevare delle censure astratte, generiche e palesemente inconsistenti del tutto inidonee ad infirmare il fondamento giuridico delle pretese monitoriamente azionati dai lavoratori”.

Da ultimo il Giudice, ha ribadito il principio,  affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17396/2003, Cass. 3188/1987),  sull’applicabilità del disposto dell’art. 429, terzo comma c.p.c. in materia di condanna al pagamento delle somme di denaro per crediti di lavoro: anche i provvedimenti monitori.