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Corte d'Appello di Bologna > Dirigenti
Data: 18/12/2003
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 384/03
Parti: Vitraton Medical Italia s.r.l. / Alberto R.
LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE - INADEGUATA CORRELAZIONE CON I MOTIVI ADDOTTI: INGIUSTIFICATEZZA. - DIRITTO AD ULTERIORI DANNI DI NATURA CONTRATTUALE RISPETTO ALL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE : INSUSSUSTENZA.


Licenziato con la motivazione che la società datrice aveva assunto la decisione di modificare la propria struttura organizzativa, un dirigente impugnava il recesso chiedendo il pagamento dell'indennità supplementare prevista contrattualmente (nella misura massima) oltre al risarcimento del danno biologico "quale conseguenza del licenziamento" e riconducendolo all'art. 2043. La Corte d'Appello di Bologna, nel confermare, sul punto, la sentenza di primo grado, ha osservato che se è insindacabile la decisione aziendale di modificare la propria struttura organizzativa, è emerso in giudizio "che la motivazione adottata non risulta correlata a tale decisione, sotto il profilo della carenza di quest'ultima a fornire un'adeguata e sufficiente giustificazione". Anzi, essendo risultata la motivazione contenuta nella lettera di licenziamento non veritiera sussiste la fattispecie del licenziamento ingiustificato, che si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei contratti - ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso (Cass. 19.6.1999 n. 6169; cfr. pure Cass. 10.6.1999 n. 5709; Cass. 24.6.1998 n. 6268; Cass. 14.5.1993 n. 5531). Sotto questo profilo la Corte ha considerata congrua la condanna alla misura massima dell'indennità supplementare avendo questa "natura risarcitoria ed insieme sanzionatoria del comportamento posto in essere dal datore di lavoro" (Cass. 30.3.1987 n. 3064). La Corte ha invece respinto la richiesta d risarcimento del danno biologico osservando che "l'espressione licenziamento illegittimo opera su un piano meramente descrittivo ed accomuna un insieme di ipotesi in cui il recesso del datore dal rapporto, pur con effetti diversi, resta caratterizzato dalla violazione di norme di legge" e che quindi non può ritenersi illegittimo un licenziamento che non sia contrario a quanto sancito dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ. né alle previsioni della l. 604/66, come modificato dalla l. 108/90. "Quale inadempimento contrattuale configura un atto illecito, ma in quanto tale obbliga al risarcimento del danno nella misura prevista dal contratto ed in relazione al bene protetto dalla clausola violata" e quindi le conseguenze sono, solo, quelle previste dalla stessa contrattazione collettiva: il pagamento dell'indennità supplementare (Cass. 11.2.1991 n. 1389; Cass. 10.6.1986 n. 3849). E' possibile ottenere il risarcimento di anni ulteriori, di natura esxtracontrattuale, solo in conseguenza di un atto ingiurioso: ma "tale carattere d'ingiuriosità del licenziamento non s'identifica né va confuso con la mancanza di giustificazione dello stesso e non può essere presunto ma, secondo i principi generali dettati dall'art. 2697 c.c. va rigorosamente provato da chi l'alleghi come caus del lamentato pregiudizio (di cui vanno parimenti dimostrati sia l'an che il quantum)" (Cass. 22.7.1987 n. 6373; in generale, sulla risarcibiltà del danno da licenziamento ingiurioso, cfr. pure Cass. 24.5.1984 n, 3208; Cass. 6.6.1978 n. 2828)