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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 21/05/2002
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: FIOM - CGIL / SITI SPA
RIFIUTO DI CONSENTIRE L'ACCESSO A FUNZIONARI ESTERNI CHE HANNO CONVOCATO UN'ASSEMBLEA SINDACALE - RIFIUTO DI VERSARE ALLE OO.SS. LE TRATTENUTE SINDACALI - NON ADESIONE DEL DATORE DI LAVORO ALLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DEL CCNL MA RECEZIONE DELLO STESSO -


Un datore di lavoro, dopo avere impedito l'accesso in azienda a due funzionari FIOM che avevano proclamato un'assemblea (in assenza di rappresentante sindacali interne) scriveva alla stessa organizzazione sindacale - inviando la missiva per conoscenza a Berlusconi, Bossi e Fini - che da quel momento non avrebbe più consentito l'accesso di sindacalisti nella sua fabbrica ed avrebbe inoltre smesso di operare le trattenute sindacali e di effettuare i relativi versamenti. Inveiva inoltre, con espressioni colorite, contro il sindacato in genere e - come osserva il Giudice - «con tono di aperta sfida (…) anche nei confronti dell'efficacia vincolante dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ("… se questa nostra viene interpretata come atteggiamento antisindacale non ci interessa un fico secco e saremo fieri ed orgogliosi di accettarne tutte le conseguenze dandone la dovuta risonanza attraverso gli organi di informazione")». L'episodio, al di là della grossolanità di certe espressioni non comuni nel territorio emiliano specie tra aziende di non modeste dimensioni (circa 140 dipendenti) che può trovare una spiegazione solo nell'illusione di impunità che il nuovo quadro politico ha generato in alcune frange del padronato, si caratterizza anche per gli aspetti "tecnici" derivanti dal non essere la società aderente ad associazioni datoriali firmatarie del CCNL: sia la materia della convocazione di assemblee da parte di funzionari esterni sia quella della riscossione dei contributi sindacali trovano oggi infatti la loro fonte nel contratto collettivo. Il giudice ha però verificato dalla sommaria istruttoria che gli istituti contrattuali oggetto di causa erano stati, fino all'episodio dell'ultima assemblea, pacificamente applicati, fatto che ha reso irrilevante la discussione in ordine alla riconducibilità degli stessi alla parte normativa ovvero obbligatoria della contrattazione. Anche la comunicazione inviata alla FIOM all'inizio dell'anno con l'elenco nominativo degli iscritti al sindacato con dichiarazione (effettuata mediante barratura dell'apposita casella) dell'applicazione del contratto stipulato da Federmeccanica sembra, per il Tribunale, «provare in modo ragionevolmente certo che i rapporti tra impresa e associazioni sindacali si sono sempre svolti sull'affidamento reciproco dell'applicabilità della contrattazione collettiva». Il magistrato ha quindi ritenuto che l'assenza di RSU (o di RSA) non impediva la convocazione dell'assemblea da parte della FIOM: «anzi, il diritto dei sindacati "esterni" di convocare le assemblee acquista maggiore pregnanza proprio quando manchino strutture sindacali interne, perché diversamente verrebbe meno ogni spazio di discussione e informazione sindacale con le maestranze». Conseguentemente il Tribunale del lavoro di Bologna ha ordinato alla società: a) di consentire lo svolgimento all'interno dei locali della propria azienda delle assemblee previste dall'art. 20 dello statuto dei lavoratori anche se indette, nel limite di tre ore, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di settore; b) di versare alle organizzazioni sindacali le trattenute loro spettanti sugli stipendi dei lavoratori che le abbiano autorizzate