FIOM- CGIL conveniva in giudizio la Steelcase srl affinché venisse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente: nella violazione dei principi di correttezza e buona fede per avere assunto la decisione di procedere ai licenziamenti collettivi prima dell’apertura della procedura di mobilità e prima dell’effettuazione dell’esame congiunto, nonché nella violazione del diritto di sciopero per aver utilizzato personale esterno all’azienda nel corso delle astensioni dal lavoro effettuate dal giorno 11 al 15 luglio 2005.
Il Giudice respinge il ricorso ritenendo che «la doglianza di violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative sembra fondarsi sull’indisponibilità della società a recedere dai licenziamenti preventivati e dalla scelta di chiudere l’unità produttiva, il che però è scelta che inerisce alla libertà di impresa». Relativamente al fenomeno del crumiraggio, pure oggetto del ricorso, il decreto afferma: «l’unico fatto astrattamente rilevante dedotto in giudizio consiste nella denunciata utilizzazione, in giornate di sciopero di lavoratori dipendenti di altra società, anche se del medesimo gruppo. Le parti peraltro sono concordi nel dichiarare che l’attività produttiva ad oggi è interamente cessata: il che fa venir meno l’interesse processuale ad un accertamento sul punto e ad un eventuale ordine di cessazione del comportamento».
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