Il Giudice respinge il ricorso con cui le oo.ss. ricorrenti lamentavano la sussistenza di un comportamento antisindacale concretizzatosi nell’apertura della procedura di mobilità in violazione degli obblighi di informazione previsti dall’art. 4 legge 223/1991. In particolare, i sindacati eccepivano che la comunicazione iniziale non specificava sufficientemente le ragioni del ricorso alla procedura, limitandosi a dare atto del fatto che la Benkiser s.p.a., principale committente della Polyteckne, aveva deciso di recedere dal contratto, nonostante vi fossero state complesse trattative sulla riconversione produttiva dell'azienda proprio in vista della possibile perdita della commessa.
Il decreto non accoglie la prospettazione delle ricorrenti, ritenendo che «la società convenuta ha sempre rispettato nel corso della lunga e travagliata trattativa di cui si narra negli atti di causa gli obblighi derivanti dall’art. 4 legge 223/1991».
In sede di opposizione innanzi alla dott. Palladino, il sindacato rinunciava alla causa che quindi veniva dichiarata estinta.
|