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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 15/04/2002
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: S.L.C. - C.G.I.L. / TIM S.p.A.
LAVORO TEMPORANEO - DIRITTI SINDACALI DELL'O.S. FIRMATARIA DEL CCNL DI SETTORE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PREVISTI DA LEGGE, CCNL E ACCORDI SINDACALI - ANTISINDACALITA': SUSSISTENZA.


Nell'ambito di un breve incontro tra i responsabili dell'ufficio personale di una azienda di telecomunicazioni ed i funzionari di una O.S. territoriale di categoria veniva comunicato oralmente a questi ultimi che, a far data dal giorno successivo, la società avrebbe inserito provvisoriamente nell'organico aziendale 117 lavoratori part-time reclutati tramite contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Tale informazione veniva motivata con la necessità di fronteggiare un'occorrenza di incremento di organico indotta da una imminente campagna pubblicitaria promozionale. Nei mesi successivi a questo primo incontro l'azienda aumentava ulteriormente il numero di lavoratori impiegati con contratto di lavoro ad interim ed orario part-time senza trasmettere alcuna ulteriore informazione ai soggetti sindacali a ciò deputati, in palese violazione del dettato normativo dell'art. 7, comma 4, della L. 196/97 ed in spregio al ruolo preposto alle OO.SS. in sede di instaurazione di rapporti di lavoro temporanei. Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dalla società, la quasi totalità dei lavoratori ad interim impiegati presso l'azienda svolgevano attività certamente non connesse a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili. Nel caso di specie i nuovi "assunti" venivano addetti al Call Center del Customer Care, ufficio, quest'ultimo, composto per circa l'85% esclusivamente da lavoratori interinali. L'O.S. territoriale di categoria ricorreva quindi con procedura ex art. 28 St. Lav. al Giudice del Lavoro lamentando molteplici violazioni sia del dettato normativo che di quello contrattuale. Con decreto del 15 aprile 2002 il Giudice adito accoglieva parzialmente le domande, rilevando: a) l'inadempienza della società convenuta circa gli obblighi di informazione preventiva previsti dalla art. 7, comma 4, della L. 196/97, dall'art. 17 del CCNL di settore vigente e dall'accordo interconfederale 16 aprile 1998, in materia di fornitura di lavoro temporaneo; b) l'impiego dei lavoratori interinali in attività non correlate con straordinari fabbisogni aziendali di maggiore organico; c) l'utilizzo di lavoratori assunti ad interim in percentuale superiore a quanto indicato nel contratto collettivo di categoria e con modalità tali da far ipotizzare che il ricorso al lavoro temporaneo fosse diventato, in ambito aziendale, la normale prassi di assunzione di personale. Conseguentemente il Giudice del Lavoro dichiarava l'antisindacabilità dei comportamenti posti in essere dalla società convenuta nei confronti dell'organizzazione ricorrente concretatisi nella violazione degli obblighi di informazione preventiva e periodica circa il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo nonché i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, ordinando la cessazione dei comportamenti antisindacali e la rimozione dei relativi effetti