Artt 20 e ss Dgs 276/2003
Una lavoratrice, formalmente dipendente di Lavoro Più, somministrata a XXX per lo svolgimento di mansioni impiegatizie, per asserite “ragioni collegate a incremento di produzione” e poi per “esigenze relative a modifiche della organizzazione del lavoro e dei processi produttivi”, deduceva che il ricorso al contratto di somministrazione a termine era avvenuto in assenza dei requisiti di legge, e richiedeva la costituzione di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla effettiva utilizzatrice delle sue prestazioni lavorative.
La società utilizzatrice deduceva che il ricorso alla somministrazione di lavoro era avvenuto per specifiche ragioni produttive – organizzative.
Sostiene il Giudice che le ragioni di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine devono sempre essere “analiticamente indicate con riferimento alla concreta situazione di fatto che induce l’impresa utilizzatrice a far ricorso a manodopera avventizia”.
Secondo il Giudice il generico riferimento ad un aumento di produzione “senza che sia specificato neppure sinteticamente quali siano le attività che dovrebbero aumentare” non è sufficiente; anche l’espressione “esigenze relative a modifiche dell’organizzazione del lavoro ed ai processi lavorativi è altrettanto generica non essendo state indicate in concreto le modifiche da attuare nell’ambito della organizzazione del lavoro e dei processi lavorativi.”
La carenza del requisito formale nei contratti di somministrazione di cui è parte XXX è sufficiente, per il Giudice, per ritenere fondate le domande.
In ogni caso ritiene il Giudice che le attività svolte dall’attrice nel periodo oggetto di causa erano coincidenti con le normali attività lavorative svolte a turno, prima della sua assunzione, da tre dipendente “diretti” della società.
Il giudice dichiara pertanto, ai sensi dell’art. 27 comma 1 dlgs 276 / 2003, la esistenza tra la ricorrente e XXX spa di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con obbligo della società di ripristinare il rapporto riammettendo la ricorrente in servizio.
Quanto alle conseguenze economiche, il Giudice richiama l’orientamento consolidato formatosi in tema di nullità della clausola di apposizione del termine, dichiarando il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite a partire dalla messa in mora e fino alla riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum.
|