L’organizzazione sindacale ricorrente conveniva in giudizio Telecom s.p.a. per condotta antisindacale in quanto la società aveva offerto alle rsa un solo locale per tutte le unità produttive della provincia di Bologna, mentre il sindacato riteneva che gli dovessero essere concessi dei locali idonei all’esercizio delle proprie funzioni almeno presso le unità produttive site in Bologna, Piazza della Costituzione n.2 e via della Centralinista n.3 o nelle immediate vicinanze di queste.
Il Giudice accoglie il ricorso soffermandosi anzitutto sulla nozione di unità produttiva quale «articolazione aziendale che abbia un’autonoma funzionalità nell’economia dell’unitaria organizzazione dell’impresa e che sia perciò distinta dal punto di visto economico, produttivo e spaziale dagli altri luoghi ove l’imprenditore esercita la sua attività», per poi verificare la sussistenza di tali requisiti nelle due strutture dell’azienda. Infine, il decreto precisa che «il diritto sindacale di vedersi attribuito un locale all’interno di ciascuna unità discende dalla legge, e non è rinunciabile».
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