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Tribunale di Bologna > Giustificato motivo oggettivo
Data: 02/09/2002
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 966/02
Parti: Savigni Fabio /Concerta srl/ Sodexho Italia SpA
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO PER CAMBIO DI GESTIONE – OBBLIGO DI ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ SUBENTRANTE: SUSSISTENZA – IPOTESI DI ESCLUSIONE PER DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI – NECESSITA’ DI VALUTARE IN CONCRETO LE MANSION


A seguito del cambio di gestione dell’attività di cucina dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna la gestione uscente licenziava , tra gli altri, un cuoco inquadrato nel terzo livello del CCNL di settore. Una volta impugnato nei suoi confronti il licenziamento, la società convenuta chiamava in causa la società che si era aggiudicata l’appalto, affermando che essa avrebbe dovuto assumere quel lavoratore con passaggio diretto secondo le disposizioni del contratto collettivo in materia. Chiedeva conseguentemente che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, e comunque di essere manlevata da ogni domanda da parte della società subentrata nell’appalto del servizio di ristorazione. Il Giudice, nell’esaminare l’art. 304 del CCNL invocato, osservava che esso «impone alla gestione subentrante di assumere tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga e matricola della Gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale con funzioni di (…) responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori». Tra queste rientra certamente la figura del “cuoco unico”, nella quale il ricorrente era inquadrabile in quanto rientrante nel terzo livello, a nulla rilevando la necessità di valutare in concreto le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, stante l’irrazionalità di una simile interpretazione: «non si comprende come la subentrante potrebbe verificare quale tipo di mansioni avesse effettivamente svolto (sicuramente il contratto avrebbe previsto una procedura, se tale fosse stata l’intenzione dei contraenti) né può trascurarsi l’estrema incertezza dei rapporti negoziali che ne deriverebbe, atteso l’ovvio e prevedibile insorgere di continue contestazioni, che renderebbero la norma contrattuale di difficile applicazione qualora fosse svincolata dal dato oggettivo dell’inquadramento contrattuale». Dal momento che la società convenuta aveva ammesso di aver avuto la disponibilità di una posizione lavorativa per un terzo livello in un’altra città (San Benedetto del Tronto) il Giudice ha considerato il licenziamento illegittimo