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Tribunale di Bologna > Patto di prova
Data: 05/02/2003
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 73/03
Parti: Manzo / Eurodom srl
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI PROVA SUCCESSIVAMENTE ALL’INIZIO DEL RAPPORTO: INVALIDITA’ – ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO - CRITERI DI CALCOLO PER L’INDENNITA’ RISARCITORIA – COMPORTAMENTO DELLE PARTI: RILEVANZA


Ad un lavoratore che aveva iniziato a lavorare per una piccola impresa con meno di sedici dipendenti il 21 Luglio 2001, solo in data 24 settembre 2001 veniva richiesto di sottoscrivere un patto di prova pre-datato al 21 luglio, che egli sottoscriveva apponendo la vera data, venendo poi licenziato lo stesso giorno per asserito esito negativo della prova. Facilmente il Giudice del Lavoro di Bologna - al quale nel frattempo il dipendente si era rivolto – ha ritenuto l’assunzione in prova viziata da nullità assoluta ed insanabile, ed illegittimo il licenziamento in quanto avvenuto in mancanza dei presupposti di legge, essendo l’unica motivazione addotta giuridicamente inconsistente. La sentenza appare importante per le argomentazioni utilizzate nel giustificare la condanna ad un risarcimento pari a sei mensilità di retribuzione con riferimento al comportamento datoriale: “Questo Giudice stima equa la determinazione dell’indennità nella misura massima su indicata in considerazione della gravità del comportamento tenuto dal datore di lavoro: la Eurodo srl, infatti, il 24 settembre 2001 ha fatto sottoscrivere la ricorrente la lettera di assunzione contenente il patto di prova e poi, il giorno stesso, ha intimato al lavoratore il licenziamento per esito negativo del periodo di prova”