Art. 2094 cc
Art. 2721 cc.
art. 61-69 Decreto Legislativo n. 276/03
art. 8 legge 604/66
Un lavoratore agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, deducendo di aver prestato attività lavorativa consistente nella demolizione di manufatti e recupero di materiale edile; rilevava che a seguito della richiesta stragiudiziale di regolarizzazione del rapporto di lavoro l’impresa convenuta, a mezzo del suo consulente del lavoro, aveva affermato che il rapporto di lavoro era stato denunciato agli enti previdenziali come “contratto di lavoro a progetto”; chiedeva pertanto il pagamento delle conseguenti differenze retributive e l’accertamento della illegittimità del licenziamento orale subito, con applicazione della cd tutela obbligatoria. Si costitutiva l’impresa convenuta, sostenendo che il rapporto andava inquadrato nello schema del lavoro a progetto ed era stato così denunciato agli enti previdenziali; rilevava comunque che il rapporto non era caratterizzato dalla subordinazione e che era cessato per recesso del lavoratore; formulava domanda riconvenzionale in relazione ad un asserito prestito di E 500,00 concesso al lavoratore.
Il Giudice afferma, preliminarmente, che non era stata fornita la prova scritta del contratto di lavoro a progetto, avendo parte convenuta prodotto in giudizio un documento privo della sottoscrizione del lavoratore. Sostiene il Giudice che tale elemento deve ritenersi sussistente, poiché il ricorrente era addetto a mansioni che di fatto non lasciavano “alcun margine di autonomia, essendo ripetitivo, vincolato nei modi di svolgimento, caratterizzato dalla applicazione di abilità elementari”; sostiene altresì che era stata fornita la prova dell’esercizio sulla attività del lavoratore di un controllo diretto (con particolare riguardo agli ordini sulle attività da svolgersi).
Quanto al risarcimento del danno da licenziamento orale, il Giudice adotta le sanzioni proprie della tutela obbligatoria, rilevando che “ le modalità del licenziamento e la irregolarità che ha accompagnato lo svolgimento del rapporto di lavoro giustifica la determinazione del numero di mensilità dovute in sei”. Il Giudice dichiara infine la infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla società, in quanto fondata su un appunto prodotto in fotocopia con a fianco una sigla illeggibile non riconosciuta dal lavoratore; ritiene altresì che la prova per testimoni sul contratto di mutuo non sia ammissibile secondo la regola generale di cui all’art. 2721 cc.
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