Artt. 2103 e 2087 cc
art. 194 cpc - 201 cpc
Un dipendente di BNA con qualifica di Quadro Super, al quale era stata assegnata la titolarità e responsabilità di una agenzia , conveniva in giudizio la propria datrice di lavoro lamentando di aver subito, in coincidenza con il mutamento dei vertici della società, la progressiva sottrazione di incarichi, attività e responsabilità proprie della qualifica di quadro Super; deduceva in particolare di essere stato “rimosso” dall’incarico di titolare della agenzia per essere dapprima assegnato alle mansioni di specialista di prodotto del para bancario e dei crediti speciali senza però più essere, come in passato, il titolare dell’ufficio Sviluppo, mentre successivamente la sua attività si era ridotta ulteriormente, consistendo pressoché esclusivamente nella consegna a domicilio degli assegni alla clientela. Aggiungeva che nel medesimo periodo era stato obbligato a riconsegnare le chiavi di accesso al garage della agenzia bancaria e gli era stato revocato il permesso di utilizzare il parcheggio aziendale in alcune giornate della settimana. Deduceva ancora di essere stato assegnato, alcuni mesi dopo, ad altro ufficio della agenzia, nel cui organico non era previsto l’impiego di dipendenti con la sua qualifica (quadro super), senza avere alcuna mansione da svolgere, e che successivamente era stato trasferito ad altra agenzia, svolgendo mansioni di “aiuto” al Gestore, consistenti pressoché esclusivamente nel fotocopiare documenti o nella compilazione di lettere.
Rilevava quindi di aver subito, a causa di tali illegittime condotte, un grave danno alla professionalità, alla immagine e alla salute, e conseguentemente richiedeva l’accertamento della violazione delle disposizioni di cui all’art. 2103 cc. e la condanna della Banca al risarcimento del danno professionale, all’immagine, alla carriera e alla dignità personale, nella misura, allora, di £. 96.423.000, nonché alla salute, nella misura, allora, di £. 80.000.000, e da “perdita di chanche” (mancata promozione a dirigente) nella ulteriore misura di £. 40.000.000.
La Banca convenuta contestava tutte le pretese del lavoratore.
All’esito del procedimento di primo grado il Tribunale di Forlì, rilevata la illegittimità del trasferimento e demansionamento disposto nei confronti del lavoratore, condannava la Banca convenuta alla reintegra del medesimo nelle mansioni svolte prima dell’illegittimo trasferimento o comunque in mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica di Quadro Super; contestualmente, ravvisava nella condotta della banca gli “estremi” del c.d. mobbing, con conseguente declaratoria di responsabilità ex art. 2087 c.c. e condanna al risarcimento, in favore del lavoratore , del danno c.d. “esistenziale” . La liquidazione del danno, effettuata con riferimento alla retribuzione mensile senza ulteriori maggiorazioni per rivalutazione e interessi, veniva operata nella misura del 20% della retribuzione per il primo periodo di “dequalificazione” e nella misura del 30% della retribuzione mensile per il periodo che andava dall’illegittimo trasferimento disposto nei confronti del lavoratore sino alla data di emanazione della sentenza, per un importo complessivo pari a £.64.000.000 oltre interessi dalla data di emanazione della sentenza al saldo.
Banca Antonveneta proponeva appello principale avverso detta pronuncia, rilevandone l’erroneità con riferimento, tra l’altro, al capo in cui era stata ritenuta la esistenza di una condotta mobizzante ai danni del ricorrente. Eccepiva in particolare la Banca appellante il vizio di ultrapetizione nel q
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