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Tribunale di Bologna > tutela cautelare
Data:
Giudice: Molinaro
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: 07/12/2006
Parti: Fabiola M. / INPS
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ FISICA ALLA MANSIONE – LESIONE ALL’IDENTITÀ PROFESSIONALE – PERICOLO DI DANNO GRAVE ED IRREPARABILE: SUSSISTENZA.


TRIBUNALE DI BOLOGNA del 7 dicembre 2006 (Ord.) (Est. Molinaro) Antonio F. / Sicor SpA

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ FISICA ALLA MANSIONE – LESIONE ALL’IDENTITÀ PROFESSIONALE – PERICOLO DI DANNO GRAVE ED IRREPARABILE: SUSSISTENZA.

Art. 700 cod. proc. civ.

Art. 669 duodecies cod. proc. civ.

Il dipendente di un’azienda metalmeccanica ricorre in via d’urgenza al Tribunale del lavoro di Bologna lamentando di essere stato illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni svolte ed a quelle presenti in azienda, chiedendo di essere reintegrato in via d’urgenza o in altro di contenuto equivalente e/o inferiore, chiedendo in via subordinata un’indennità idonea al sostentamento suo e della propria famiglia quale anticipazione dei danni patiti.

Il Giudice, accertato che il lavoratore è stato sempre ritenuto, dagli organi sanitari competenti, idoneo alle diverse mansioni svolte negli ultimi periodi lavorativi, salve alcune limitazioni od esclusioni, ritiene nel caso di specie non sussistere gli estremi per un licenziamento che, come è noto, “rappresenta l’extrema ratio e può essere adottato soltanto dopo aver ricercato tutte le possibilità di utile collocazione del lavoratore all’interno dell’azienda”. Afferma infatti il giudice che in materia la Suprema Corte ha ritenuto che non concreta un giustificato motivo di recesso la difficoltà del lavoratore di svolgere le mansioni assegnate a causa di impedimenti fisici sopravvenuti, ove ciò non si traduca in impossibilità assoluta a rendere la prestazione lavorativa (Cass. n. 3250/03) ed ha precisato che in caso di recesso motivato con l’inidoneità a svolgere tutte le mansioni assegnate, il datore di lavoro ha l’onere di allegare le ragioni che impediscono di organizzare il lavoro in modo tale da consentire l’esecuzione, eventualmente di contenuto inferiore, della prestazione (Cass. n. 10399/00).

Per quanto concerne il requisito del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), sostiene il Tribunale che il fatto che il lavoratore “abbia percepito le spettanze di fine rapporto e goda attualmente dell’indennità di disoccupazione, che comunque rappresenta soltanto una parte della normale retribuzione e viene corrisposta per un periodo di tempo limitato, non è sufficiente per ritenere insussistente l’elemento del periculum, tanto più che, nel caso di un licenziamento che sulla base di elementi abbastanza convincenti appare illegittimo, il danno è rappresentato non solo e non tanto dalla perdita della retribuzione e dalle conseguenti difficoltà di carattere economico, ma anche dal traumatico allontanamento dal posto di lavoro e dalla lesione della propria identità professionale, danno quest’ultimo che può essere considerato irreparabile nel senso voluto dalla legge”.

Anche precedentemente il Tribunale di Bologna (in funzione di giudice dell’appello) non attribuendo al pagamento del TFR una assorbente funzione risarcitoria, ha riconosciuto rilevanza dirimente al danno di natura extra–patrimoniale: “a parte ogni altra considerazione sull’avvenuta corresponsione del trattamento di fine rapporto, trattenuta dal lavoratore a solo titolo di acconto, l’allontanamento dal posto di lavoro integra gli estremi del possibile pregiudizio imminente ed irreparabile, per la lesione alla professionalità conseguente all’esclusione dall’ambiente lavorativo e al mancato esercizio delle mansioni” (Tribunale Bologna 13 Maggio Marzo 1998 (Ord.) Est. De Meo De Carolis C. Interbanca Spa). E ancora, con riferimento all’irrilevanza dell’aspetto economico sotto il profilo dell’irreparabilità del pregiudizio: “in considerazione della evidente lesione sul piano della dignità personale che la ricorrente, attuale reclamata, ha subito come conseguenza della perdita del suo posto di lavoro dovuta a licenziamento per ragioni disciplinari, lesione che non sarebbe esclusa neppure dalla mancanza - oggi - di uno stato di bisogno di natura economica e che non appare compiutamente eliminabile attraverso un futuro risarcimento che avrebbe, appunto, natura meramente economica” (Tribunale Bologna 29 Dicembre 1999 (Ord.) Est. Di Stefano – Azienda Usl Città Di Bologna / Barilli Maria Grazia; conforme Trib. Bologna 13 Luglio 1998 (Ord.) Est. Di Stefano. A.A. Agricola Anzolese C. Choukrì, in RGL News n. 5/1998 p. 19 ed altre. Contra, ex plurimis, Tribunale Bologna (Ord.) Est. Palladino 15 dicembre 2006 Ferruccio Benedetto / Officine Ortopediche Rizzoli).

Conseguentemente il Giudice ordina, in via cautelare, alla società di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o in altre equivalenti, comunque compatibili con le sue condizioni di salute.