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Tribunale di Bologna > Crediti di lavoro
Data: 12/10/1999
Giudice: Governatori
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 71/99
Parti: Inps / Banzi Donatella
Art. 2 D. Lgs. 80/92


Un importante principio interpretativo del D.lgs n. 80/92 in ipotesi di esecuzione negativa è stato accolto dal Giudice del Lavoro di Bologna (ancora “Pretore” alla data di lettura del dispositivo: di qui l’intestazione della sentenza). Una lavoratrice che aveva cessato il suo rapporto di lavoro in data 16 febbraio 1992, otteneva una sentenza di condanna dal Pretore di Lavoro di Bologna al pagamento delle ultime tre retribuzioni. Successivamente alla notifica dell’atto di precetto, avvenuto in data 25 gennaio 1993, il suo difensore richiedeva in data 9 febbraio 1993 all’Ufficiale Giudiziario di procedere ad esecuzione forzata, e quest’ultimo - a seguito dei diversi accessi effettuati - in data 5 aprile 1993 redigeva il verbale di pignoramento negativo per aver trovato chiusa la sede dell’ex datore di lavoro. A parere del Giudice di primo grado la data di richiesta dell’esecuzione forzata, costituisce l’inizio dell’esecuzione per il calcolo dei dodici mesi entro i quali devono rientrare le retribuzioni non percepite dal lavoratore. Inoltre il Pretore ha ritenuto provata la mancanza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro dal fatto che non è stato possibile effettuare alcun accesso presso la sede del datore di lavoro per cessata di attività. Con la sentenza in commento il Giudice ha accolto il principio che la data dell’insorgere dell’insolvenza prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 80/92 per le imprese non assoggettate a procedura concorsuale deve essere individuata nel momento della richiesta di procedere ad esecuzione forzata, paragonandolo a quello della data di presentazione dell’istanza di fallimento (considerata dalla Corte di Giustizia C.E. come il dies a quo da cui far decorrere a ritroso i dodici mesi entro i quali devono rientrare i crediti inerenti le ultime tre retribuzioni). Successivamente lo stesso Giudice ha confermato il medesimo principio interpretativo con sentenza 17.9.99/3.12.99 (causa Inps / Trabelsi Samir)