Accogliendo un ricorso per comportamento antisindacale proposto dalla FIOM-CGIL di Bologna, in persona del suo segretario, per contrastare la collocazione in CIG ordinaria, senza rotazione, di dieci dipendenti scelti con criteri quantomeno discutibili, il Giudice del lavoro accertava l’illegittimità della condotta del datore di lavoro in base ai seguenti motivi: a) per aver la società omesso di indicare le esigenze tecnico-aziendali alla base della scelta dei lavoratori da collocare a zero ore; b) per aver la società posto in essere un comportamento discriminatorio «se si considera che, per espressa ammissione della stessa, sono stati posti in CIG tutti i lavoratori invalidi, di cui tre aderenti alla O.S. ricorrente, al solo fine di recuperare la produttività aziendale, affermazione quest’ultima che non necessita di ulteriore commento».
Conseguentemente il magistrato dichiarava l’antisindacalità del comportamento in oggetto, ordinando alla datrice di lavoro di reintegrare nel posto di lavoro i dipendenti sospesi (corrispondendo loro le intere retribuzioni) e ordinando altresì alla convenuta di rinnovare la procedura prevista dall’art. 5 della legge n. 164/1975.
In sede di opposizione innanzi al dott. Filippo Palladino, la causa veniva conciliata con verbale del 16 luglio 2002.
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