Una lavoratrice che lamentava di aver subito comportamenti ingiuriosi, diffamatori e discriminatori da parte di due colleghe ad essa sopraordinate conveniva in giudizio la società datrice di lavoro invocando gli artt. 2087 c.c., per non aver questa fornito la prova di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale della prestatrice di lavoro, e 1228 c.c. con il quale il legislatore ha esteso alla sfera contrattuale la norma contenuta dell'art. 2049 del medesimo codice. Valutate le risultanze delle prove testimoniali in connessione con gli esiti della consulenza medico-legale, il Giudice del lavoro di Bologna ha considerato provato il nesso di concausalità prospettato dal consulente, riconoscendo alla lavoratrice la somma di Euro 6.700,00 per danno biologico relativo ad una inabilità temporanea assoluta di sei mesi, oltre ad una somma a titolo di danno morale, individuata con valutazione equitativa nel trenta per cento del danno biologico
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