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Tribunale di Bologna > Appalto e Subappalto
Data: 22/11/2009
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: FRANCESCA T./ COIMEC Srl, CIOMEC Srl in liquidazione / ADIMPIANTI Srl / AD di DEI ANTONIO / EMILIANA IMMOBILIARE SrL / INPS / DPL Parma
CREDITI DI LAVORO – RESPONSABILITA’ SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – APPALTO – CONTRATTO DI NOLO A CALDO - SUSSISTENZA DEL CONTRATTO DI APPALTO.


Art. 29 d.lgs. 276/2003

 

Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso di un lavoratore, dipendente di una società di autotrasporto di ghiaia e terra, che aveva convenuto in giudizio, in qualità di obbligati solidali ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, la committente principale dell’appalto e la società subcommittente, chiedendone la condanna al pagamento delle retribuzioni dovutegli dal datore di lavoro subappaltatore.

Le convenute hanno eccepito entrambe l’inapplicabilità dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, contestando la qualificazione come appalto (e subappalto) del contratto intercorso tra le medesime ed il datore di lavoro del ricorrente e affermando trattarsi invece di nolo a caldo.

Il Tribunale adito ha respinto l’eccezione, ritenendo sussistente un vero e proprio appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c., con conseguente responsabilità solidale dell’appaltatrice e della subappaltatrice in ordine al pagamento dei crediti retributivi del lavoratore.

In particolare, il Giudice afferma che per l’esecuzione del servizio di trasporto era necessario “non solo il nolo di un automezzo, ma anche la prestazione d’opera di un guidatore  e cioè l’organizzazione di capitale e lavoro”, che “esisteva la gestione a rischio dell’appaltatore” e che “eventuali ingerenze del committente nell’esecuzione del servizio non sembrano incompatibili con la disciplina dell’appalto e con i poteri dalla stessa accordati al committente”.

Il Giudice inoltre conclude rilevando come “la fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante”.