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Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data: 08/02/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 79/08
Parti: Massimo C. / Ministero della Salute
GENERCITA’ DELLA CAUSALE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER MANCANZA DI SPECIFICAZIONE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA - NULLITA’ DEL CONTRATTO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO IN CAPO ALLA SOCIETA’ UTILIZZATRICE


Un lavoratore aveva prestato la sua attività alle formali dipendenze della Worknet Agenzia per il Lavoro spa con contratto a temine (dal 12 ottobre 2004 all'11 aprile 2005, poi prorogato sino al 11 ottobre 2005), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.276/2003, per essere posto a disposizione di TIM Italia spa, richiamando un contratto di somministrazione tra Worknet e TIM Italia spa (poi Telecom Italia spa). La motivazione addotta dalla società era "fabbisogni di maggiore organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili". Era seguito poi un "nuovo" contratto di somministrazione, che nella lettera di assunzione era del tutto privo di motivazione.

Il lavoratore ha convenuto in giudizio Telecom Italia spa, quale incorporante di TIM Italia spa, chiedendo dichiararsi nullo il contratto di somministrazione intercorso e accertarsi l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della società utilizzatrice.

A sostegno della domanda rilevava l’applicabilità, espressamente prevista dall'art. 22 del D.Lgs. 276/03, della disciplina del D.Lgs. 368/01 al contratto tra prestatore di lavoro e somministratore, e la espressa previsione dell'art. 27 comma secondo del medesimo D.Lgs. secondo cui tutti gli atti compiuti dal somministratore per la “costituzione” o la “gestione” del rapporto di lavoro si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione, con la conseguenza della applicabilità allo stesso utilizzatore della sanzione prevista dall’art. 1 comma 2° del D.Lgs. 368/2001.

Secondo il lavoratore la motivazione allegata al contratto (quella prevista dalla contrattazione collettiva e all'epoca vigente per effetto della previsione dell'art. 86, comma 3° del D.Lgs. 276/03) era formula generica, dalla quale non potevano rilevarsi le ragioni oggettive e specifiche che potevano giustificare la somministrazione del lavoratore, e conseguentemente il termine doveva essere dichiarato nullo, con effetto nei confronti della società utilizzatrice.

Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda rilevando che la causale del contratto collettivo era esattamente riprodotta, senza ulteriori specificazioni, nell'originario contratto di somministrazione intercorso tra Worknet e Telecom, ed era clausola generale, che avrebbe dovuto essere specificata in relazione al singolo contratto di fornitura, con deduzione della situazione che potesse giustificarla. Rileva il Giudice che la disposizione dell'art. 21 del D.Lgs. 276/03, nella parte in cui richiede che nel contratto di somministrazione siano indicate le ragioni di carattere produttivo, organizzativo o sostituito che lo giustificano, indica un requisito di contenuto-forma del contratto, dalla cui omissione deriva, ai sensi del 4° comma del medesimo articolo, la nullità del contratto di somministrazione e la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, a nulla valendo la eventuale successiva specificazione in giudizio delle ragioni giustificative del contratto.

La decisione in esame è quindi conforme, nel valutare la fattispecie della somministrazione a termine - che ha sostituito la abrogata disciplina della legge 196/97 - all'orientamento già espresso per i contratti stipulati nella vigenza della legge 196/97




Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data: 14/02/2008
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 95/08
Parti: TELECOM ITALIA SpA / Giuliano B.
SUCCESSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE E DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO - ASSENZA DI CAUSALE NEL CONTRATTO INTERINALE - MANCANZA DI PROVA SCRITTA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO IN CAPO ALLA SOCIETA’ UTILIZZAT


Domenica D. aveva prestato la sua attività presso Poste Italiane S.p.A. alle formali dipendenze della Ali S.p.A. con contratto di lavoro interinale (dal 2.1.2003 al 30.4.2003, poi prorogato sino al 30.9.2004) e poi con due contratti di somministrazione a tempo determinato (sino al 31.1.2006).

La motivazione addotta dalla società per l’utilizzazione con il primo contratto di lavoro interinale era “temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi”. La lavoratrice conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.A., chiedendo dichiararsi nulli i contratti di lavoro interinale e di somministrazione intercorsi e accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della società utilizzatrice.La ricorrente inoltre richiedeva l’inquadramento sin dall’inizio del rapporto di lavoro nel livello D, in qualità di addetto senior, e non nel livello E - addetto junior assegnato alla lavoratrice nei contratti di lavoro.

A sostegno della domanda la ricorrente osservava, quanto al contratto di lavoro interinale, l’insussistenza della causale - con la conseguenza della nullità del contratto e della costituzione del rapporto direttamente con Poste Italiane -perché la lavoratrice veniva utilizzata in mansioni appartenenti al normale ciclo produttivo del CMP; quanto all’inquadramento, la ricorrente sosteneva che, dall’accertamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, discendeva la conseguenza automatica dell’inquadramento nel livello D che i dipendenti di Poste acquisiscono dopo 24 di permanenza nelle stesse mansioni.

Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda rilevando che la causale del contratto di lavoro interinale non era esistente in concreto, dal momento che la ricorrente era stata impiegata al reparto Ripartizione Arrivi del CMP, svolgendo mansioni che attengono all’ordinario processo produttivo della società e che, comunque, la società non aveva fornito la prova scritta del contratto di fornitura di lavoro temporaneo intercorso con Ali s.p.a. Di conseguenza il contratto di lavoro interinale è stato dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1, comma secondo della legge 196/1997.

Infine il Giudice riconosce alla lavoratrice il diritto all’inquadramento nel livello D con la qualifica di Addetto CRP Senior, in quanto dovendo ritenersi il rapporto di lavoro costituito a tempo indeterminato dal 2003, la ricorrente aveva maturato il requisito di 24 mesi di svolgimento delle stesse mansioni, previsto dal CCNL applicabile, per acquisire il diritto al superiore livello




Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data:
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 558/08
Parti: Maurizio M. / UPS Italia s.r.l.
IMPUGNAZIONE CONTRATTO LAVORO SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO - GENERICITA’ RAGIONI GIUSTIFICATRICI – ONERE DELLA PROVA ESISTENZA RAGIONI GIUSTIFICATRICI





Tribunale di Bologna > Somministrazione
Data: 08/09/2010
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: YYY/ XXX
LAVORO SOMMINISTRATO – GENERICITA’ E INSUSSISTENZA DELLE RAGIONI GIUSTIFICASTRICI – RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI – SUSSISTE.


Artt 20 e ss Dgs 276/2003   

 

Una lavoratrice, formalmente dipendente di Lavoro Più, somministrata a XXX per lo svolgimento di mansioni impiegatizie, per asserite “ragioni collegate a incremento di produzione” e poi    per “esigenze relative a modifiche della organizzazione del lavoro e dei processi produttivi”,  deduceva che il ricorso al contratto di somministrazione a termine era avvenuto in assenza dei requisiti di legge,  e richiedeva la costituzione di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla effettiva utilizzatrice delle sue prestazioni lavorative.

La società utilizzatrice deduceva che  il ricorso alla somministrazione di lavoro era avvenuto  per specifiche ragioni produttive – organizzative.

Sostiene il Giudice che le ragioni di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine  devono sempre  essere “analiticamente indicate con riferimento alla concreta situazione di fatto che induce l’impresa utilizzatrice a far ricorso a manodopera avventizia”. 

Secondo il Giudice il  generico riferimento ad un aumento di produzione  “senza che sia specificato  neppure sinteticamente quali siano le attività che dovrebbero aumentare” non è sufficiente; anche l’espressione “esigenze relative a modifiche dell’organizzazione del lavoro ed ai processi lavorativi è altrettanto generica non essendo state indicate in concreto le modifiche da attuare nell’ambito della organizzazione del lavoro e dei processi lavorativi.”

La carenza del requisito formale nei contratti di somministrazione di cui è parte XXX è sufficiente, per il Giudice, per ritenere fondate le domande.

In ogni caso ritiene il Giudice  che le attività svolte dall’attrice nel periodo oggetto di causa erano coincidenti con le normali attività lavorative svolte a turno, prima della sua  assunzione,  da tre dipendente “diretti”  della società.

Il giudice dichiara pertanto, ai sensi dell’art. 27 comma 1 dlgs 276 / 2003, la esistenza tra la ricorrente e XXX spa di un unico ed ininterrotto  rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con obbligo della società di ripristinare il rapporto riammettendo la ricorrente in servizio.

Quanto alle conseguenze economiche, il Giudice richiama l’orientamento consolidato  formatosi in tema di nullità della clausola di apposizione del termine, dichiarando il diritto della lavoratrice  al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite a partire dalla messa in mora e fino alla riammissione in servizio, detratto l’aliunde perceptum.