Ad una lavoratrice – che è a capo di uno degli uffici amministrativi di un’impresa metalmeccanica – una certa mattina viene imposto di lasciare immediatamente il servizio e di fruire delle ferie arretrate (in ragione di 37,5 ore) e dei ROL maturati (in ragione di 195 ore).
La lavoratrice reagisce con un ricorso d’urgenza, chiedendo l’immediata reintegrazione in servizio.
Il ricorso viene accolto, sul presupposto che l’imprenditore deve organizzare il periodo delle ferie in modo utile per le esigenze dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi. I Giudice ha infatti considerato illegittimo e contrario all’obbligo di correttezza e buona fede il comportamento del datore di lavoro, che “ha unilateralmente imposto le ferie senza alcun minimo preavviso, senza nemmeno interpellare (la) dipendente sulla compatibilità del periodo di ferie con le esigenze personali, apparentemente senza neppur nessuna necessità aziendale”. Quanto ai ROL, in base alla normativa collettiva, afferma che “in nessun caso” è “consentito impor(ne) unilateralmente … la fruizione”.
Osservato che la lavoratrice dovrebbe restare assente per quasi 6 settimane, ne ordina il reintegro in servizio per la “gravità” ed “irreparabilità” del danno, derivante da ciò:
= che “l’assenza non prevista e senza programmazione della lavoratrice (… responsabile dell’ufficio acquisti) in un periodo di piena attività lavorativa … determiner(ebbe), al suo rientro, la necessità di riorganizzare tutto il proprio lavoro, con aggravio di attività, di stress, accumulo di problemi, di appuntamenti e di scadenze”;
= che l’imposta assenza “è lesiv(a) del ruolo e della dignità” della dipendente, “atteso che in ambito lavorativo un allontanamento coatto di sì lungo periodo (e riservato solo a lei) è vissuto come una precisa volontà di punire ipotetiche mancanze commesse: ne deriva discredito nell’ambiente di lavoro e frustrazione nel lavoratore”.
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