In una controversia relativa al trasferimento di un delegato alla sicurezza si è posto il problema dell'ambito e della portata dell'art. 22 dello Statuto dei lavoratori rispetto alla comunicazione all'azienda dell'elezione del rappresentante: nel caso concreto, infatti, la società aveva disposto il trasferimento prima di essere venuta a conoscenza della nomina, ma aveva posticipato l'efficacia del trasferimento di diversi mesi. Il Giudice di Reggio Emilia, ha innanzi tutto evidenziato "che il trasferimento di un dipendente non si esaurisce, almeno nell'id quod plerumque accidit, in un fatto istantaneo ed immediato, ma si compone di una serie di atti tra loro intervallati: la decisione aziendale di trasferire; la comunicazione di tale decisione; l'attuazione concreta del trasferimento". Secondo il magistrato la carente formulazione letterale dell'art. 22 ("può essere disposto solo previo nulla-osta") troverebbe chiarimento nella sua ratio, indiscutibilmente chiara nel senso di voler evitare che venga operato concretamente il trasferimento di dirigenti sindacali senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza. Se allora è doveroso che la candidatura, l'elezione, la designazione a rappresentante sindacale avvenga anteriormente alla comunicazione del trasferimento, così come che l'elezione/designazione venga comunicata al datore di lavoro prima che il trasferimento divenga operativo, ove l'operatività sia stata - come nel caso in esame - differita nel tempo una presa di posizione del sindacato contraria al trasferimento che evidenzia la necessità del nulla osta deve intendersi come negazione del nulla osta stesso. Conclude pertanto il magistrato dichiarando "divenuto illegittimo il trasferimento del ricorrente una volta differita la sua iniziale operatività e ricevuta, in pendenza del differimento, comunicazione dell'elezione a RLS del ricorrente medesimo con sostanziale rifiuto al suo trasferimento"
|