Il termine di sei mesi per l'operatività dell'istituto della promozione automatica nei casi in cui il superiore inquadramento oggetto della domanda comporti il passaggio da un livello ad un altro, previsto dall'art. 6 settimo comma del CCNL dell'Ente Poste - in deroga alla previsione contenuta nell'art. 2103 cod. civ. secondo quanto previsto dall'art. 6 legge n. 190/1985 - in caso di assegnazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadri, non si applica nell'ambito della categoria dei quadri. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Forlì, aderendo all'opinione espressa di recente dalla Suprema Corte in analoga fattispecie (Cass. 5.5.1999, n. 4516), sul presupposto che la norma di cui alla legge n. 190/1985, avente natura derogatoria di un principio generale - quello che prevede alla promozione automatica dopo tre mesi di esercizio di mansioni superiori - sia norma di stretta interpretazione: "deve pertanto aversi riguardo al suo tenore letterale dal quale si desume che l'assegnazione alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della medesima legge, cioè a quella dei quadri, non può che concernere i lavoratori appartenenti ad una diversa categorias
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