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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 21/12/1999
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Poste Italiane SpA / Valter B.
TRASFERIMENTO DI DELEGATO DI RSU DA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA - NECESSITÀ DI NULLA OSTA SINDACALE - OMESSA RICHIESTA - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - SUSSISTENZA - DIFETTO DI NECESSITÀ DI ULTERIORI PRESUPPOSTI


Un'impresa metalmeccanica comunicava ad un delegato di RSU la sua decisione di trasferirlo temporaneamente da un'unità produttiva ad un'altra. Il delegato - tra l'altro membro del Direttivo provinciale della FIOM - eccepiva la necessità della sua presenza in reparto in una delicata fase di trasformazioni dell'organizzazione del lavoro nonché, sotto il profilo formale, la mancata richiesta di nulla osta così come previsto dall'art. 22 delle Statuto dei lavoratori. L'azienda replicava di non ritenere necessario il nulla osta in quanto l'art. .. del CCNL farebbe esclusivo richiamo all'accordo interconfederale del 1966 che prevedeva il requisito della esistenza di "due diverse commissioni interne" come requisito essenziale per l'applicazione dell'istituto. A nulla valeva la comunicazione successiva della FIOM che ribadiva la prevalenza dello Statuto dei lavoratori ipotizzando un comportamento antisindacale nella decisone aziendale, in quanto la società disponeva ugualmente il trasferimento minacciando sanzioni disciplinari in caso di inosservanza dello stesso. Conseguentemente la FIOM denunciava ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori la società, ed il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso accertando l'antisindacalità del comportamento "poiché in base a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo interconfederale del 20.12.1993 istitutivo delle RSU, la tutela prevista dall'art. 22 L. 300/70 viene estesa ai membri delle RSU (…) senza che venga richiesto, come invece previsto dall'accordo interconfederale del 1966 per le commissioni interne il requisito che nelle due unità produttive esistano due RSU". Il provvedimento è importante perché pone un punto fermo sulla tutela dei membri di RSU ribadendo la loro equiparazione ai dirigenti di RSA, e nello stesso tempo mette in evidenza la necessità che la contrattazione collettiva, onde evitare strumentali confusioni, si adegui esplicitamente ai nuovi organismi di rappresentanza, estendendo ad essi espressamente le tutele previste per i licenziamenti e per i trasferimenti, anziché riproporre tralaticie formule che richiamano organismi, come le commissioni interne, già superati da oltre trent'anni