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Tribunale di Bologna > Trattamento di fine rapporto
Data: 17/10/2006
Giudice: Coco
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 343/06
Parti: Cesare Z. + 1/ Think3 Inc.
LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO – NON PREVISIONE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TRA LE VOCI DA CALCOLARE NEL T.F.R.– COMPUTABILTÀ – SUSSISTENZA.


Art. 1 Legge n. 297/1982

Art. 2120 cod. civ.

Art. 95 c.c.n.l. Istituti di Vigilanza

Un lavoratore, che aveva svolto attività lavorativa con mansioni di guardia giurata, al termine del rapporto di lavoro rivendicava le differenze sull’importo del trattamento di fine rapporto erogato, contestando la non corretta applicazione dell’art. 95 del CCNL di settore.

In particolare il ricorrente richiedeva la computabilità, ai fini della determinazione della retribuzione annua da porsi a base della liquidazione del TFR., dei compensi per la prestazione di ore di lavoro straordinario svolto regolarmente e in via continuativa durante il corso del rapporto.

La decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 95 del CCNL. che è stato oggetto di due distinti orientamenti da parte della Suprema Corte. Il primo pone l’accento sul dato testuale della norma, in base al quale si debbono computare esclusivamente gli elementi espressamente richiamati dalla norma contrattuale, fra i quali non è compreso il compenso per il lavoro straordinario; il secondo – condiviso dalla Corte di Appello di Bologna (sentenza n. 204/2000 e confermata dalla Corte di Cass. n. 16618/03) – rileva come, per un verso, la contrattazione collettiva, nel porre a base per la determinazione della quota retributiva sulla quale si calcola il TFR solamente le somme erogate per gli specifici titoli ivi indicati (fra i quali non rientra il lavoro straordinario) abbia voluto escludere il corrispettivo per detto lavoro non “in toto”, ma soltanto con riferimento alla maggiorazione rispetto al compenso orario base e, per altro verso la nota in calce all’art. 95 del CCNL vada letta nel senso che l’esclusione del lavoro straordinario opera solamente per la parte d’indennità dovuta sino al 31 maggio 1982, come evincibile dalla diversa formulazione adottata nei contratti che si sono susseguiti..

Il Giudice, abbracciando quest’ultimo orientamento, accoglie il ricorso proposto del ricorrente, affermando che per il calcolo del trattamento di fine rapporto, occorre prendere a base anche il lavoro straordinario in quanto contenente elementi retributivi non esclusi dalla norma contrattuale (retribuzione base e contingenza). In buona sostanza, sulla base di detta interpretazione, l’art. 95 del CCNL ricomprende anche il lavoro straordinario per il calcolo del trattamento di fine rapporto con la sola esclusione della quota di incremento previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.