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Tribunale di Bologna > Risarcimento danni
Data: 02/08/2004
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 784/04
Parti: Comunicazioni Italia s.r.l. / INPS
TRATTATIVE PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI AGENZIA NON PORTATE A TERMINE. RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE: SUSSISTENZA


Una società intenzionata a costituire una linea di informazione scientifica proponeva ad un agente propagandista, già occupato presso altra società, la conclusione di un contratto di agenzia, fissando persino la data di inizio del rapporto. Questi, anche se l’accordo non era stato ancora formalizzato e se restavano da definire alcuni aspetti di dettaglio, si dimetteva rinunciando al preavviso in vista dell’assunzione del nuovo incarico. La società, peraltro, abbandonava il proprio progetto ritenendolo troppo costoso e conseguentemente l’agente la citava in giudizio avanti al giudice del lavoro chiedendo la condanna al risarcimento dei danni. Secondo il Giudice del lavoro di Bologna la nozione di buona fede, ai sensi dell’art. 1337 c.c., deve essere intesa in senso oggettivo, non essendo necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ed essendo viceversa sufficiente un comportamento meramente colposo della parte che ha interrotto le trattative, eludendo in tal modo le aspettative di chi confidava nella conclusione del contratto. Si tratta di una regola di giudizio che si giustifica sia in ragione dell’interesse tutelato, che è l’affidamento incolpevole, sia della natura dell’illecito, che è extra contrattuale.

Con riferimento al caso concreto, ha ritenuto sussistente una condotta colposa della società, costituita nell’aver intrapreso trattative, e nell’aver assunto impegni nei confronti di terzi, senza aver preventivamente valutato la sostenibiltà dei costi connessi all’impresa economica cui quegli impegni erano finalizzati; in tal modo suscitando il legittimo affidamento del ricorrente, che ha confidato sulla serietà dell’organizzazione imprenditoriale e sulla coerenza nel tempo dei suoi comportamenti e degli impegni presi. Venendo alla quantificazione del danno, per il danno emergente ha condannato la società al pagamento del danno pari alla perdita del preavviso seguito al recesso in tronco dal precedente datore di lavoro, mentre ha commisurato il lucro cessante alla durata minima del contratto, una volta che esso fosse stato immediatamente disdettato, considerando anche che l’aspettativa ragionevole del ricorrente fosse quella di guadagnare, col nuovo impiego, non meno di quanto guadagnasse con quello precedente