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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 09/03/2005
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento:
Parti: Publitime s.r.l./ Alberto n. / INPGI
INDIZIONE DI UN’ASSEMBLEA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO


Nell’ambito di una vertenza aziendale, la FIOM convocava un’assemblea con i lavoratori per portarli a conoscenza delle ultime decisioni datoriali; approfittando dell'assenza di due delegati FIOM, non in azienda per un corso sindacale, la Direzione Aziendale convocava un’assemblea con tutti i lavoratori della produzione (amministrazione esclusi) e alla quale partecipava l'unico delegato FIOM presente.
In quella sede, il Presidente riteneva di dover chiarire direttamente ai dipendenti il contesto produttivo e l'asserito aumento delle materie prime e dei semilavorati senza le «assurdità comunicate dal sindacato»; venivano trasmessi i medesimi dati comunicati in un precedente incontro e, a quanto riferito alla FIOM, veniva screditato apertamente il ruolo e la funzione del sindacato al quale, secondo il Presidente, non si sarebbe dovuto dare né ascolto, né fiducia, non perseguendo questi gli interessi dell'Azienda. Successivamente si teneva una nuova assemblea sindacale con la base e i responsabili dei reparti per discutere della grave situazione di scontro che si era venuta a creare con la Direzione, chiedendo anche in intervento del Sindaco del Comune di Argelato, per metterlo a conoscenza del clima di tensione e conflittualità esistente presso la OMP ed in quell’occasione i tre delegati FIOM, venivano ammoniti dal Presidente circa le eventuali dichiarazioni da rendere al Sindaco. Nella mattina del giorno successivo il capoturno convocava una assemblea durante l'orario di lavoro per i lavoratori del primo e del secondo turno nella quale ribadiva, sosteneva e giustificava la linea aziendale.
A seguito di ricorso promosso dalla FIOM-CGIL il Giudice, distinguendosi da un precedente orientamento della locale giurisprudenza (cfr. Pretura di Bologna 19 dicembre 1988 al n. 34; Pretura di Bologna 2 novembre 1994 e 11 novembre 1994 al n. 62; Pretura Bologna 29 marzo 1999 al n. 67; Pretura di Bologna 17 settembre 1997 al n. 69), così si pronunciava:«ritiene lo scrivente che l’indizione di incontri tra le maestranze e il datore di lavoro o suoi rappresentanti, non costituisca di per sè condotta antisindacale, trattandosi di condotta che è tutelata dalle disposizioni costituzionali che salvaguardano le libertà di riunione e di espressione; ciò a patto ovviamente che le modalità con cui la riunione è indetta e si svolge non abbiano di per se un contenuto antisindacale, ciò si verifica senza dubbio quando siano usate espressioni ingiuriose nei confronti delle organizzazioni sindacali o di singoli sindacalisti, o non si consenta, nel corso dell’assemblea, il diritto di replica, o non si rispetti il diritto di ogni lavoratore di astenersi dal partecipare all’assemblea continuando il lavoro». Non ritenendo che nel caso in esame la descrizione dei fatti riferiti agli episodi sopra citati e ad altri oggetto del ricorso, potesse giustificare l’accoglimento della domanda, il Giudice, senza assumere sommarie informazioni, rigettava il ricorso.
Attualmente è pendente il giudizio di opposizione.