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Tribunale di Bologna > Contratti a termine
Data: 18/12/2010
Giudice: Sorgi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: XXX / POSTE ITALIANE SPA
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – INERZIA NEL PROPORRE RICORSO -RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO – INSUSSISTENZA - ART. 2, COMMA 1 BIS D.LGS. 368/2001 - ILLEGITTIMITA’ PER CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE – DISAPPLICAZ


Artt. 1 e 2, comma 1 bis d.lgs. 368/2001

Direttiva 99/70/CE

 

Il Tribunale di Bologna ha disapplicato la normativa interna in materia di contratti a termine riservata a Poste italiane per contrasto con la disciplina comunitaria, accogliendo il ricorso proposto da un lavoratore al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tutti ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del d.lgs. 368/2001 e la conseguente condanna alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno.

Poste Italiane spa si costituiva in giudizio contestando le pretese del lavoratore, eccependo la risoluzione del contratto per mutuo consenso e affermando comunque la legittimità dei contratti.

Il Giudice, in accoglimento del ricorso, si sofferma anzitutto sull’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, osservando che “il mero trascorrere del tempo non sia, di per sé, elemento sintomatico della volontà del lavoratore di rinunciare all’azione di nullità del termine ed al conseguente ripristino del rapporto, posto che la imprescrittibilità dell’azione di nullità del contratto impedisce di attribuire all’inerzia dell’avente diritto un significato abdicativo dei propri diritti”.

Quanto al merito, la pronuncia si inserisce in un ampio contenzioso che ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 2, comma 1 bis del d.lgs. 368/2001, introdotto con l’art. 1, comma 558 della legge 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006)  che consente a Poste Italiane spa, dal 1 gennaio 2006, l’assunzione a termine di lavoratori, nella misura del 15% dell’organico, senza necessità di specificare le causali dell’assunzione (si veda Tribunale di Modena sentenza 19 gennaio 2010 est. Ponterio, già commentata in q. rivista; Corte d’Appello di Milano 13.4.2010, Tomera Irene c/ Poste Italiane spa, Cons. est. Dott.ssa Angela Cincotti; Tribunale di Trani, sentenza 16.11.2009, est. Dott.ssa Antonietta La Notte Chirone; Tribunale di Siena, sentenza 23.11.2009, est.  Dott. Delio Cammarosano; Tribunale di Roma, sentenza 31.3.2009, est. Dott.ssa Donatella Casari; Tribunale Milano, sentenza 9.10.2009, est- Dott.ssa Graziella Mascarello).

Sulla questione, come rilevato dal Giudice bolognese, si è pronunciata, con sentenza n. 214/2009, la Corte Costituzionale, a seguito di ordinanza di rimessione del 26.2.2008 del Tribunale di Roma, ritenendo infondata la questione di legittimità rispetto all’art. 3 della Cost.

E’ poi anche intervenuta anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che, con ordinanza resa in data 11.11.2010 (pubblicata successivamente alla sentenza in commento), ha dichiarato compatibile la norma in questione con la normativa comunitaria in materia di contratti a termine, poiché la Direttiva 1999/70 non disporrebbe obblighi circa l’enunciazione di ragioni obiettive per la stipulazione del primo o unico contratto a tempo determinato, applicandosi la clausola 5 dell’accordo quadro 18.3.1999 unicamente all’ipotesi della successione di contratti.

Il Giudice, in accoglimento del ricorso, si sofferma sui profili di incompatibilità dell’art. 2, comma 1 bis con la disciplina comunitaria del contratto a termine, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia ed in particolare la sentenza Mangold e la sentenza Angelidaki. Il Tribunale rinviene detto contrasto con l’art.. 5 e con l’art. 8.3 della direttiva 99/70/CE, affermando “la espressa previsione legislativo della possibilità di concludere contratti a termine anche successivi non costituisce di per sé ragione obiettiva e non rappresenta una valida garanzia contro gli abusi nella reiterazione dei contratti…I”.

Il Giudice poi rinviene il contrasto della disposizione nazionale anche rispetto all’art. 8.3 della direttiva CE sulla base delle seguenti argomentazioni “la norma in esame non richiedendo ì, per l’apposizione del termine, diversamente che per il passato, alcuna valida ed oggettiva ragione giustificativa, ha certamente ridotto il livello generale di tutela dei dipendenti della spa Poste Italiane posto che la sua previsione di una durata massima e di una quota percentuale dell’organico complessivo non è in grado di compensare l’arretramento di tutela subito dai dipendenti della società convenuta, per il venire meno della necessità delle ragioni oggettive posto che il precedente assetto normativo era quello ricavabile dall’art. 23 della legge n. 26 del 1987.

Per tutte tali motivazioni con la sentenza in commento il Giudice ha disapplicato la normativa interna e dichiarato illegittimi i contratti a termine.