In un'azienda in cui i tre delegato di RSU erano stati indotti alle dimissioni dalla loro carica a seguito di "voto di sfiducia" da parte dell'assemblea dei lavoratori, la direzione aziendale chiedeva ed otteneva il consenso delle medesime, a distanza di alcuni mesi da dette dimissioni, per la sottoscrizione di un accordo in materia di installazione di videocamere all'interno dei luoghi di lavoro, finalizzate - a detta dell'azienda - alla tutela del patrimonio aziendale. La FIOM denunciava la societą per comportamento antisindacale, evidenziando che in assenza di RSU (in quanto non si erano ancora tenute le nuove elezioni) essa avrebbe eventualmente dovuto seguire la procedura prevista dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori, rivolgendosi al Servizio Ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (gią Ispettorato del lavoro). Il datore di lavoro si costituiva invocando il principio della "prorogatio", secondo il quale in caso di scadenza del mandato i delegati sindacali rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Il Giudice del lavoro di Bologna, ritenendo che «la predetta ipotesi sia tutt'affatto diversa da quella in esame in quanto la sfiducia dimostrata dai lavoratori ai delegati delle RSU costituisce elemento patologico e non fisiologico del venir meno del loro incarico» accoglieva il ricorso, dichiarando «l'inefficacia dell'accordo aziendale concluso con i membri della RSU gią dimessisi»
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