Un lavoratore addetto ad una mensa scolastica, con contratto part-time verticale su base annua (c.d part-time ciclico), chiamava in giudizio l'INPS per vedesi accogliere il proprio diritto a ricevere l'indennità di "disoccupazione a requisiti ridotti" per i periodi non lavorati coincidenti con la chiusura dell'istituto scolastico in occasione delle vacanze estive (circa 3 mesi). Si costituiva in giudizio l'INPS deducendo che i lavoratori che svolgono attività con contratto di lavoro part-time verticale su base annua accettano consapevolmente il periodo di disoccupazione e, quindi, nel caso di specie è carente dell'elemento dell'involontarietà. A fondamento delle proprie ragioni, l'Istituto richiamava una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 28.3.00 n. 3746) secondo la quale il D.L. 108/91 "ha previsto la spettanza" dell'indennità di disoccupazione "nei limiti di cui all'art. 40 n. 9 del d.l. 1827/35 […] ossia ai soli lavoratori che siano occupati parzialmente fino a 6 mesi in un anno". Il Tribunale di Parma, confermando un proprio precedente (Trib. Parma 21 gennaio 2002) è giunto alla conclusione opposta, osservando che l'art. 7 co. 3 del D.L. 21.3.88 n. 86 (poi ripreso dall'art. 1 c. 2 del d.l. 29.3.91 n. 108, che ha eliminato il carattere temporaneo della prima norma), ha stabilito che "l'assicurazione contro la disoccupazione […] è estesa anche ai lavoratori di cui all'art. 40, 9° comma" del D.L. 1827/35. L'interpretazione letterale del testo di legge consente difatti di dilatare l'operatività dell'assicurazione de qua non solo "nei limiti" di cui allo stesso art. 40, co. 9, e quindi con riguardo "ai soli lavoratori" occupati per meno di 6 mesi nell'anno solare, ma anche ai lavoratori con periodi di occupazione superiore a 6 mesi (naturalmente nel concorso degli altri requisiti previsti dalla legge)
|