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Tribunale di Bologna > Indennità di malattia
Data: 21/11/2000
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 874/00
Parti: Dell'Olio / Ministero di Grazia e Giustizia
CONTRATTO A TERMINE - INTERRUZIONI PER CAUSA DI MALATTIA - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO - SUSSISTENZA


Una donna assunta con contratto a termine dal Ministero di Grazia e Giustizia era costretta ad assentarsi in vari periodi per malattia, documentata con certificazione medica. Il Ministero le negava il diritto al trattamento economico, invocando la legge regolante lo stato giuridico del personale non di ruolo (DPR. N. 276/1971) il cui art. 2 prevede la corresponsione della retribuzione per le giornate di effettivo servizio. Il Giudice del lavoro di Bologna si mostrava di contrario avviso, ritenendo la citata disposizione tacitamente abrogata dall'art. 2 n. 2 del decreto legislativo n. 92/1993, secondo cui i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Conseguentemente riteneva applicabile al caso specifico dell'art. 2110 cod. civ. ove è stabilito il principio dell'erogazione dell'indennità in caso di malattia debitamente documentata; una diversa interpretazione, concludeva il magistrato, «si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale contenuto nell'art. 3 Cost.»




Tribunale di Bologna > Indennità di malattia
Data: 22/05/2007
Giudice: Molinaro
Tipo Provvedimento: Altro
Numero Provvedimento:
Parti: Ara Sehri + altri / Prefettura di Bologna; Ministero dell’Interno
SOGGETTI DANNEGGIATI DA TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE ISTAT SULLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL’INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE


Artt. 1 e 2 Legge n. 210/1992

Il Tribunale di Bologna, Sezione Controversie del Lavoro, conferma, sulla base del principio affermato dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 15894/2005, che l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/92 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, deve contemplare la rivalutazione ISTAT sulla somma corrispondente all’indennità integrativa speciale. Nella fattispecie, il contenzioso riguardava l’accertamento del diritto alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ricompresa nell’indennizzo di cui alla legge 210/92, riconosciuto al ricorrente fin dal febbraio 1994 e, quindi, sulla base del disposto del DPCM 26/5/2000 e del DPCM 8.1.2002, il giudicante individua nel Ministero della Salute il soggetto sul quale ricadono in via esclusiva gli oneri economici conseguenti all’accoglimento dell’istanza. Nel merito, dopo aver rilevato che l’indennizzo di cui alla legge 210/92 consiste in un assegno reversibile per 15 anni, rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato e dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 e successive modificazioni prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello stato, il Tribunale pone in evidenza come sarebbe del tutto illogico ritenere rivalutabile – come peraltro è accaduto a seguito del cd. taglio della scala mobile riguardante l’indennità di contingenza in generale - soltanto la prima componente e non la seconda.

Viene quindi acquisito il principio per cui l’indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell’indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della sua rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata.