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Tribunale di Bologna > Contratti a termine
Data: 15/09/2011
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 814/11
Parti: Alessandro P. – AUTOSTRADE PER L’ITALIA Spa
ACCERTAMENTO della NULLITA’ dei TERMINI APPOSTI AI CONTRATTI DI LAVORO, con CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO – IMPUGNAZIONE SUCCESSIVA AL 23 GENNAIO 2011 - DECADENZA EX ART. 32 L. 183/10: INSUSSISTENZA


Art. 1 D. Lgs. 368/ 2001

Art. 32 L. 183/10

Art. 52 del D.L. n. 225/2010 convertito nella legge  n. 10/2011

 

Con ricorso depositato al Tribunale del lavoro di Bologna in data 23.1.11 un lavoratore esponeva di aver stipulato con Autostrade per l’Italia Spa diversi contratti a termine con decorrenza 4.4.97/23.10.97, 6.4.98/30.9.98 prorogato al 31.1.99, 29.5.99/28.10.99, 1.6.00/15.9.00, 1.10.00/31.10.00, 1.6.01/30.9.01, tutti per l’espletamento delle mansioni di esattore dei pedaggi, con inquadramento nel 4° livello prima e nel livello C poi, del CCNL applicato dalla società, nell’ambito del Terzo Tronco di Bologna; il lavoratore chiedeva pertanto l’accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società Autostrade per l’Italia Spa fin dal primo dei contratti a termine intercorsi con la stessa, con inquadramento nel livello posseduto. Il ricorrente formulava altresì domanda di ripristino della piena funzionalità del rapporto di lavoro, di condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni maturate nei periodi di mancata prestazione lavorativa dalla cessazione del primo contratto a termine intercorso in poi, fino alla data della effettiva riassunzione e, in via aggiuntiva – o subordinatamente al mancato accoglimento della richiesta di pagamento delle retribuzioni perdute medio tempore – al pagamento dell’indennità di cui al comma 5, art. 32 della L.183/10. Il ricorrente formulava infine - ed in subordine al mancato accoglimento della domanda relativa alla condanna della società al pagamento delle retribuzioni perdute - istanza di rimessione alla Corte Costituzionale quanto alla legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 5, 6, 7, della L.183/10 per contrasto con gli artt. 3, 36, 24, 111, 117 e 136.Cost..

La società si costituiva contestando tutto quanto ex adverso prospettato, chiedeva il rigetto di tutte le domande del ricorrente ed eccepiva preliminarmente l’inammissibilità della domanda di accertamento della nullità dei termini, l’impugnazione degli stessi essendo intervenuta successivamente al termine di decadenza introdotto dall’art. 32 della L. 183/10, ovvero 60 giorni dall’entrata in vigore della norma stessa. La società rilevava altresì che la domanda doveva ritenersi inammissibile per aver il ricorrente rinunciato a quanto richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, per aver mostrato disinteresse alla stipulazione di un ulteriore contratto a termine e per l’intervenuta acquiescenza dallo stesso manifestata alla risoluzione del rapporto di lavoro, ritenuto il lungo periodo di tempo intercorso tra la scadenza del’ultimo dei contratti a termine stipulati con la società (30 settembre 2001) ed il deposito del ricorso giudiziario (29 aprile 2011). 

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta, con una articolata argomentazione che, di seguito, si ripropone.

In premessa, l’organo giudicante ha rilevato che la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro è stata introdotta, per la prima volta nel nostro ordinamento, con l’entrata in vigore – alla data del 24.11.10 – delle disposizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell’art. 32 L. 183/10. 

A parere del Tribunale di Bologna, “tale nuova previsione normativa è, tuttavia, destinata ad entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio 2012.

Il Giudice ha precisato infatti che, in virtù del co. 52 del D.L. 29.12.10, n. 225 – c.d. “decreto mille proroghe” - convertito nella legge 10 del 26.2.2011, all’art. 32 è stato aggiunto il comma 1 bis, secondo cui “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, 1° co. della L. 604/66, come modificato dal presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a de correre al 31.12.2011”.

Secondo il Giudice, nonostante la formulazione della norma e la sua collocazione svelino l’intenzione del legislatore di rinviare nel tempo unicamente le decadenze in materia di licenziamento, “il coordinamento sistematico della nuova disposizione con le altre contenute nel medesimo articolo 32 conduce a diverse conclusioni. Deve, infatti essere considerato che l’operazione posta in essere dal legislatore sul regime delle decadenze con l’art. 32 citato è stata realizzata mediante la riscrittura dei primi due commi dell’art. 6 della L. 604/66. Le disposizioni contenute negli originari commi 1 e 2 dell’art. 6 sono state  raggruppate nel nuovo primo comma ed è stata inserita, nel nuovo secondo comma, una norma del tutto innovativa, volta a disciplinare il nuovo e complesso sistema delle decadenze”. 

Ciò premesso, secondo il Tribunale adito, il legislatore ha disciplinato il regime delle decadenze per il tempestivo esercizio dell’azione giudiziaria relativa alla nullità del termine estendendo ai contratti a tempo determinato l’applicazione delle disposizioni del novellato art. 6 della L. 604/66 e conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della l. 183/10 – ovvero dal 24 novembre 2010 – tutti i contratti a termine sarebbero stati assoggettati alla nuova disciplina prevista per l’impugnazione dei licenziamenti: termine di 60 giorni dalla loro scadenza o, per quelli già cessati all’entrata in vigore della novella legislativa, entro 60 giorni dalla stessa, cui avrebbe dovuto seguire nei successivi 270 giorni l’esperimento dell’azione giudiziaria.