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Tribunale di Bologna > Trattamento di fine rapporto
Data: 19/09/2006
Giudice: Coco
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 275/06
Parti: M. Cristina B. / CNA SERVIZI PARMA scarl
LAVORO STRAORDINARIO-COMPUTABLITÀ NEL T.F.R.


Legge 297 del 1982

art. 2120 C.C.

art. 26 – disciplina speciale - del CCNL. metalmeccanici del 14.12.1990

Alcuni ex dipendenti di una società del settore metalmeccanico che avevano cessato il rapporto di lavoro tra il 1995 e il 1996, rivendicavano la computabilità degli straordinari per la determinazione dell’importo del trattamento di fine rapporto per il periodo anteriore alla stipulazione del CCNL del settore metalmeccanico del 1994 con il quale veniva recepita per la prima volta la deroga prevista dall’art. 2120 cod. civ.

Il Giudice di primo grado accoglie la domanda dei ricorrenti, affermando che le “loro tesi hanno ricevuto pieno avallo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, chiamate ad esprimersi (sent. 14657/03) sul parallelo ricorso da altro dipendente di Milpass, ha precisato che l’individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r. deve effettuarsi facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto” .

Con la sentenza qui commentata si conferma il principio che la norma collettiva del 1994 non può avere un’efficacia retroattiva, in quanto il T.F.R. matura progressivamente di anno in anno e consiste nella somma di accantonamenti annui d’una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.

Da ciò consegue che per il calcolo del TFR non può avere rilievo il contratto collettivo vigente alla cessazione del rapporto, perché questo sarà determinante per il calcolo degli accantonamenti annuali del periodo di vigenza, ma non può avere influenza sugli accantonamenti già effettuati.