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Tribunale di Bologna > Comportamento antisindacale
Data: 07/11/2003
Giudice: Tarozzi
Tipo Provvedimento: Decreto
Numero Provvedimento: -
Parti: Fiom Cgil/O.M.P. s.r.l.
REITERATE CONDOTTE RITORSIVE E/O DISCRIMINATORIE, IMPUGNAZIONE SANZIONI DISCIPLINARI


La vicenda oggetto della controversia riguardava M.C.M. s.rl., azienda di produzione di legno per prefabbricati da giardino, che all’epoca dei fatti occupava circa una decina di dipendenti ed in cui non vi era mai stato alcun contatto con il sindacato. Accadeva, in particolare, che uno dei lavoratori della M.C.M. si rivolgesse al funzionario di categoria della Fillea lamentando la reiterata negazione dei diritti di tutela delle condizioni di lavoro da parte dell’azienda. Sensibilizzati dall’intervento del sindacato, cui quasi tutti avevano aderito, i lavoratori si astenevano dal lavoro per lo sciopero generale del 16 aprile 2002. In seguito a ciò la società negava a tutti coloro che avevano scioperato un giorno di ferie già in precedenza accordato, offriva benefici a coloro che avrebbero rinunciato all’iscrizione alla associazione sindacale ed, infine, infliggeva una serie di sanzioni disciplinari a coloro tra i lavoratori che avevano mostrato un maggiore interesse alle istanze di tutela delle condizioni lavorative.
La FILLEA-CGIL proponeva ricorso per antisindacalità della condotta posta in essere dalla M.C.M. s.r.l.
Il Giudice ritiene provata la antisindacalità della condotta posta in essere solo con riguardo alla negazione della fruizione di un giorno di ferie, già concordata, a tutti i lavoratori che avevano aderito allo sciopero del 16 aprile 2002. Respinge, invece, ogni profilo di antisindacalità per tutte le altre condotte denunciate dall’organizzazione sindacale, quali le sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori mostratisi più sensibili alle istanze sindacali ed, in particolare, il tentativo di parte datoriale di estromettere il sindacato dalla gestione delle tematiche delle condizioni di lavoro in azienda. Ritiene il Giudice che tale atteggiamento, più che ad un intento antisindacale, sia da ascrivere ad una «gestione paternalistica» dell’azienda da parte del datore di lavoro.
La controversia attualmente pende per opposizione.