Art. 437 c.p.c.
L’INPS, non costituitosi nel giudizio di primo grado, ricorre in appello avverso la sentenza che riconosceva all’appellata il diritto alla pensione di inabilità civile, lamentando che il giudice di prime cure ha accolto il ricorso nonostante la carenza di prova del requisito reddituale integrante elemento costitutivo del diritto, avendo la sig. L. prodotto soltanto una dichiarazione di responsabilità circa l’assenza, con riguardo agli anni di riferimento, di redditi.
Rileva la Corte che in difetto di contestazione del requisito reddituale la prova dello stesso non è richiesta in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, con la conseguenza che il giudice dovrà ritenerlo sussistente in ragione della non contestata allegazione circa la sussistenza del requisito.
Venendo ora contestato detto requisito per la prima volta in appello, la Corte osserva, con riferimento all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro, che nella materia della previdenza ed assistenza, caratterizzata dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze processuali offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cpc, è tenuto, ove reputi insufficienti le prove acquisite, ad esercitare il potere dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio ed idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, non ostando alla ammissione d’ufficio delle prove il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, essendo la prova nuova, disposta d’ufficio, solo l’approfondimento indispensabile di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.
Nella fattispecie all’esame della Corte è stata pertanto ammessa la produzione, in appello, della documentazione fiscale idonea a comprovare i redditi nel periodo di riferimento, che ha confermato quanto risultante dalla dichiarazione di responsabilità prodotta in primo grado.
L’appello dell’INPS è stato quindi respinto.
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