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Tribunale di Bologna > tutela cautelare
Data: 31/03/2011
Giudice: Velotti
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento:
Parti: Dip. vari / Verlicchi & Figli s.r.l.
ISTANZA DI SEQUESTRO EX ART. 15 LEGGE FALLIMENTARE


Art. 15 Legge Fallimentare

Art. 620 c.p.c.

 

Con provvedimento del 31 marzo 2011 il Tribunale di Bologna IV Sezione (Fallimentare) accoglieva l’istanza di sequestrorichiesto ex art. 15 Legge Fallimentare proposto da alcuni dipendenti di una importante società del tessuto industriale bolognese  dell’indotto della produzione motociclistica, presso la quale pochi giorni prima dell’istanza di fallimento erano stati smontati i macchinari, con tentativo di asportarli tramite automezzi.

Il provvedimento del Tribunale bolognese appare di notevole interesse  per la sua forza innovativa, in quanto solo con la recente riforma delle procedure concorsuali è stato introdotto nel nostro ordinamento processuale la possibilità di utilizzare questo strumento cautelare durante la fase prefallimentare.  Il Giudice ha ritenuto la sussistenza del fumus boni juris, in quanto dall’istanza presentata dagli ex dipendenti emergeva la rilevante esposizione debitoria della società, peraltro rafforzata dal fatto che oltre all’istanza di fallimento presentata dai lavoratori ne erano state depositate altre due da parte di alcune società fornitrici la Verlicchi & Figli s.r.l. la cui  attività produttiva era stata repentinamente interrotta, con il rischio della perdita delle commesse in essere.

Le circostanze emerse durante l’istruttoria, a seguito dell’interrogatorio degli informatori (funzionari sindacali e il sindaco della cittadina della provincia di Bologna ove ha sede la società), venivano, invece, ritenute fondanti e sufficienti per ritenere la sussistenza del periculum.

In particolare il fatto che – come già detto - alcuni giorni prima la presentazione dell’istanza di fallimento con la richiesta del provvedimento cautelare, alcuni individui, qualificatisi come inviati di una società estranea alla compagine sociale della debitrice, si erano introdotti negli stabilimenti smontando i macchinari, tentando di asportarli tramite automezzi, configura, ad avviso del Tribunale, la sussistenza del concreto rischio che, “nella more della procedura per dichiarazione di fallimento, vengano posti in essere atti di distrazione dei beni aziendali che possano mettere a repentaglio l’integrità del patrimonio aziendale”.

Veniva così autorizzato il sequestro dei beni e nominato custode lo stesso sindaco della cittadina della sede della società.

Vi è peraltro da evidenziare che la necessità di evitare che i beni aziendali non venissero asportati era stata motivata dalla difesa dei lavoratori, anche sotto un altro rilevante profilo, che attribuisce al provvedimento  del sequestro nella fase prefallimentare, uno scopo più ampio di quello tipico dello strumento cautelare:  mantenere intatta la garanzia per gli interessi dei creditori.

La conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale consentirà, infatti, di poter autorizzare l’esercizio provvisorio per far fronte alle commesse in corso  permettendo, così, di poter ricollocare l’azienda sul mercato e salvaguardando almeno una parte della manodopera, altrimenti destinata alla collocazione in mobilità.