Un'impiegata contabile, mentre percorreva il cortile interno dello stabilimento industriale presso cui lavorava, nel salire una scaletta per raggiungere il proprio ufficio, scivolava su una lastra di ghiaccio ivi presente, riportando gravi lesioni. L'INAIL negava, in via amministrativa, il riconoscimento dell'indennità dovuta per infortunio sul lavoro, affermando l'insussistenza dei presupposti della cd. occasione di lavoro "in quanto l'infortunio non risultava avvenuto per rischio lavorativo, essendosi verificato solo per rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano". A seguito di ricorso giudiziario l'Istituto manteneva la stessa posizione. Il Giudice del lavoro di Parma, effettuati i necessari accertamenti di fatto dai quali risultava che la citata lastra di ghiaccio "…all'evidenza rendeva insidioso l'attraversamento del cortile aziendale" aderiva all'orientamento della Corte di Cassazione (in particolare Cass. n. 4557/1997) secondo cui deve considerarsi rischio esistente nell'ambiente di lavoro quello "afferente ad un luogo che, anche se non in correlazione diretta con l'attività lavorativa espletata (…) deve comunque considerarsi quale ambiente di lavoro trattandosi di un luogo che la ricorrente doveva necessariamente percorrere per raggiungere la sua postazione lavorativa vera e propria". Non, quindi, un rischio generico (vale a dire quello cui erano esposti tutti i cd. utenti del predetto cortile) ma un vero e proprio rischio generico aggravato, in quanto il rischio del ghiaccio assumeva una pericolosità maggiore nei confronti di chi, come i dipendenti, dovevano necessariamente e più frequentemente effettuare quel percorso. C'è quindi occasione di lavoro nell'infortunio patito da una dipendente di fronte ad una "attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle … mansioni", che ricade sotto la tutela INAIL
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